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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33741/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

L’indagato impugnava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il reato associativo di tipo mafioso. Il Tribunale aveva ritenuto l’istanza inammissibile perché trasmessa via PEC a un indirizzo non compreso tra quelli indicati nel decreto D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, come richiesto dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. Con il ricorso si deduceva violazione di legge, sostenendo che, nonostante l’errore nell’indirizzo PEC, l’atto fosse comunque ammissibile perché pervenuto tempestivamente alla cancelleria competente e perché un precedente recente della Cassazione aveva valorizzato il raggiungimento dello scopo e la tempestiva presa in carico dell’atto, anche quando inoltrato a indirizzo telematico errato ma riferibile all’ufficio competente.

La decisione

La Corte ha affrontato il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022 in tema di impugnazioni cautelari depositate via PEC a indirizzo non corretto ma comunque riferibile all’ufficio competente e tempestivamente ricevute dalla cancelleria. Dal testo emerge che la decisione è ancora in corso di motivazione nel frammento disponibile e non consente di ricavare con certezza il dispositivo finale. Si può però affermare che la Corte ha riconosciuto la rilevanza del contrasto e ha esaminato in modo approfondito l’ammissibilità dell’impugnazione, confrontando gli orientamenti contrari e favorevoli alla sanatoria dell’errore.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    indicato come reato oggetto della misura cautelare

  • art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "l'impugnazione è altresì inammissibile: ... c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello"

    norma centrale: prevede una causa espressa di inammissibilità per il deposito telematico indirizzato a PEC non riferibile, secondo il decreto D.G.S.I.A., all’ufficio competente

  • art. 591 c.p.p.

    "fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale"

    richiamato come disciplina generale delle inammissibilità delle impugnazioni

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato per la decorrenza del termine per il riesame e per il dovere del giudice di verificare la conoscenza reale dell’atto quando manchi una notifica idonea

  • art. 294 c.p.p.

    richiamato in relazione all’interrogatorio di garanzia e alla conoscenza degli atti

  • art. 12 preleggi

    richiamato a sostegno dell’interpretazione letterale della norma e del rilievo dell’intenzione del legislatore

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato solo per il raffronto sistematico, come regola del raggiungimento dello scopo non direttamente trasponibile nel processo penale telematico

  • art. 184, comma 1, c.p.p.

    "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire"

    richiamato per sottolineare che nel processo penale l’operatività del raggiungimento dello scopo è normativamente circoscritta

  • artt. 3 e 24 Cost.

    richiamati nell’ordinanza che ha sollevato questione di legittimità costituzionale contro l’eccesso di formalismo

  • art. 87-bis, commi 7 e 8, d.lgs. 150/2022

    richiamati in relazione alla sanzione di inammissibilità e alla possibile questione di costituzionalità

  • Sez. U, sent. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro

    richiamata per l’accesso agli atti da parte della Corte quando il vizio dedotto lo consente

  • Sez. U, n. 18751 del 26/02/2003, Mario

    richiamata per il principio secondo cui, in difetto di idonea attestazione di conoscenza/avviso, il giudice deve accertare la conoscenza reale del provvedimento

  • Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari

    richiamata come precedente sul favor impugnationis e sul principio del raggiungimento dello scopo, ma ritenuto non automaticamente estensibile al deposito telematico disciplinato da norma speciale

  • Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084 - 01

    precedente favorevole all’ammissibilità dell’impugnazione inviata a PEC errata ma tempestivamente presa in carico dalla cancelleria competente

  • Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294 - 01

    richiamata come orientamento rigoroso: l’errore nell’indirizzo PEC comporta inammissibilità senza sanatoria

  • Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, Cutrignelli, Rv. 286056 - 01

    richiamata come orientamento che limita la sanzione quando l’indirizzo errato è comunque riferibile all’ufficio e ricompreso nel decreto D.G.S.I.A.

  • Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia, Rv. 281414

    richiamata come precedente nel vigore della disciplina emergenziale, favorevole a una lettura non rigorosamente formalistica

  • Sez. 1, n. 23888 del 07/03/2024, Acquaviva

    richiamata come precedente in tema di indirizzi PEC e riferibilità all’ufficio

  • Sez. 6, n. 24346 del 12/05/2025, Nicoletta, Rv. 288299

    richiamata a sostegno dell’impostazione che valorizza la riferibilità dell’indirizzo all’ufficio

  • Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01

    richiamata per escludere l’errore scusabile quando il rinvio ministeriale agli indirizzi abilitati è chiaro e inderogabile

  • Corte EDU, Garda Manibardo c. Spagna

    citata per il principio del margine di apprezzamento statale sui requisiti formali di accesso al giudice

  • Corte EDU, Mortier c. Francia

    citata per il medesimo principio

  • Corte EDU, Trevisanato c. Italia

    citata per il medesimo principio

Massime di principio

  • Nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022, il deposito telematico dell’impugnazione richiede il rispetto dell’indirizzo PEC espressamente individuato dal provvedimento D.G.S.I.A.; l’invio a un indirizzo non previsto può integrare una causa espressa di inammissibilità.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo, desunto dalla giurisprudenza sulle impugnazioni cartolari e dal precedente delle Sezioni Unite Bottari, non è automaticamente trasferibile al deposito telematico degli atti processuali quando il legislatore abbia tipizzato una specifica sanzione di inammissibilità.
  • Quando l’atto sia stato trasmesso a un indirizzo PEC non corretto ma riferibile al medesimo ufficio, la giurisprudenza mostra un contrasto: un orientamento rigoroso considera comunque inammissibile l’impugnazione, un orientamento più elastico valorizza la tempestiva presa in carico dell’atto da parte della cancelleria competente.
  • La verifica della tempestività del deposito telematico non può prescindere dal controllo del canale di trasmissione previsto dalla disciplina speciale, poiché la regolarità formale dell’invio è elemento autonomo rispetto alla mera ricezione materiale dell’atto.
  • L’esigenza di semplificazione e accelerazione del procedimento telematico giustifica requisiti formali rigorosi di ammissibilità, purché non si traducano in una restrizione sproporzionata dell’accesso alla giustizia nella sua sostanza.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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