Cassazione Penale, Ordinanza n. 33741/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
L’indagato impugnava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il reato associativo di tipo mafioso. Il Tribunale aveva ritenuto l’istanza inammissibile perché trasmessa via PEC a un indirizzo non compreso tra quelli indicati nel decreto D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, come richiesto dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. Con il ricorso si deduceva violazione di legge, sostenendo che, nonostante l’errore nell’indirizzo PEC, l’atto fosse comunque ammissibile perché pervenuto tempestivamente alla cancelleria competente e perché un precedente recente della Cassazione aveva valorizzato il raggiungimento dello scopo e la tempestiva presa in carico dell’atto, anche quando inoltrato a indirizzo telematico errato ma riferibile all’ufficio competente.
La decisione
La Corte ha affrontato il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022 in tema di impugnazioni cautelari depositate via PEC a indirizzo non corretto ma comunque riferibile all’ufficio competente e tempestivamente ricevute dalla cancelleria. Dal testo emerge che la decisione è ancora in corso di motivazione nel frammento disponibile e non consente di ricavare con certezza il dispositivo finale. Si può però affermare che la Corte ha riconosciuto la rilevanza del contrasto e ha esaminato in modo approfondito l’ammissibilità dell’impugnazione, confrontando gli orientamenti contrari e favorevoli alla sanatoria dell’errore.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
indicato come reato oggetto della misura cautelare
art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
"l'impugnazione è altresì inammissibile: ... c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello"
norma centrale: prevede una causa espressa di inammissibilità per il deposito telematico indirizzato a PEC non riferibile, secondo il decreto D.G.S.I.A., all’ufficio competente
art. 591 c.p.p.
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale"
richiamato come disciplina generale delle inammissibilità delle impugnazioni
art. 309 c.p.p.
richiamato per la decorrenza del termine per il riesame e per il dovere del giudice di verificare la conoscenza reale dell’atto quando manchi una notifica idonea
art. 294 c.p.p.
richiamato in relazione all’interrogatorio di garanzia e alla conoscenza degli atti
art. 12 preleggi
richiamato a sostegno dell’interpretazione letterale della norma e del rilievo dell’intenzione del legislatore
art. 156, comma 3, c.p.c.
richiamato solo per il raffronto sistematico, come regola del raggiungimento dello scopo non direttamente trasponibile nel processo penale telematico
art. 184, comma 1, c.p.p.
"la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire"
richiamato per sottolineare che nel processo penale l’operatività del raggiungimento dello scopo è normativamente circoscritta
artt. 3 e 24 Cost.
richiamati nell’ordinanza che ha sollevato questione di legittimità costituzionale contro l’eccesso di formalismo
art. 87-bis, commi 7 e 8, d.lgs. 150/2022
richiamati in relazione alla sanzione di inammissibilità e alla possibile questione di costituzionalità
Sez. U, sent. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
richiamata per l’accesso agli atti da parte della Corte quando il vizio dedotto lo consente
Sez. U, n. 18751 del 26/02/2003, Mario
richiamata per il principio secondo cui, in difetto di idonea attestazione di conoscenza/avviso, il giudice deve accertare la conoscenza reale del provvedimento
Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari
richiamata come precedente sul favor impugnationis e sul principio del raggiungimento dello scopo, ma ritenuto non automaticamente estensibile al deposito telematico disciplinato da norma speciale
Sez. 6, n. 19415 del 17/04/2025, C., Rv. 288084 - 01
precedente favorevole all’ammissibilità dell’impugnazione inviata a PEC errata ma tempestivamente presa in carico dalla cancelleria competente
Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294 - 01
richiamata come orientamento rigoroso: l’errore nell’indirizzo PEC comporta inammissibilità senza sanatoria
Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, Cutrignelli, Rv. 286056 - 01
richiamata come orientamento che limita la sanzione quando l’indirizzo errato è comunque riferibile all’ufficio e ricompreso nel decreto D.G.S.I.A.
Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia, Rv. 281414
richiamata come precedente nel vigore della disciplina emergenziale, favorevole a una lettura non rigorosamente formalistica
Sez. 1, n. 23888 del 07/03/2024, Acquaviva
richiamata come precedente in tema di indirizzi PEC e riferibilità all’ufficio
Sez. 6, n. 24346 del 12/05/2025, Nicoletta, Rv. 288299
richiamata a sostegno dell’impostazione che valorizza la riferibilità dell’indirizzo all’ufficio
Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399 - 01
richiamata per escludere l’errore scusabile quando il rinvio ministeriale agli indirizzi abilitati è chiaro e inderogabile
Corte EDU, Garda Manibardo c. Spagna
citata per il principio del margine di apprezzamento statale sui requisiti formali di accesso al giudice
Corte EDU, Mortier c. Francia
citata per il medesimo principio
Corte EDU, Trevisanato c. Italia
citata per il medesimo principio
Massime di principio
- Nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022, il deposito telematico dell’impugnazione richiede il rispetto dell’indirizzo PEC espressamente individuato dal provvedimento D.G.S.I.A.; l’invio a un indirizzo non previsto può integrare una causa espressa di inammissibilità.
- Il principio del raggiungimento dello scopo, desunto dalla giurisprudenza sulle impugnazioni cartolari e dal precedente delle Sezioni Unite Bottari, non è automaticamente trasferibile al deposito telematico degli atti processuali quando il legislatore abbia tipizzato una specifica sanzione di inammissibilità.
- Quando l’atto sia stato trasmesso a un indirizzo PEC non corretto ma riferibile al medesimo ufficio, la giurisprudenza mostra un contrasto: un orientamento rigoroso considera comunque inammissibile l’impugnazione, un orientamento più elastico valorizza la tempestiva presa in carico dell’atto da parte della cancelleria competente.
- La verifica della tempestività del deposito telematico non può prescindere dal controllo del canale di trasmissione previsto dalla disciplina speciale, poiché la regolarità formale dell’invio è elemento autonomo rispetto alla mera ricezione materiale dell’atto.
- L’esigenza di semplificazione e accelerazione del procedimento telematico giustifica requisiti formali rigorosi di ammissibilità, purché non si traducano in una restrizione sproporzionata dell’accesso alla giustizia nella sua sostanza.
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