Cassazione Penale, Ordinanza n. 33735/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato dalla giurisprudenza costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere dal GIP, confermata dal Tribunale del riesame, per un'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Il ricorrente, tramite difensore, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del riesame deducendo, in un unico motivo, violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. e omessa motivazione sulla richiesta di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; ha inoltre lamentato illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla posizione di alcuni indagati per rapina e al ruolo di una testimone indicata negli atti. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato una causa di inammissibilità del ricorso: l'impugnazione era stata proposta da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro della dedotta omessa motivazione nel procedimento di riesame cautelare.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono i presupposti di colpa, anche di una somma in favore della cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il criterio della condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in assenza di ragioni per ritenere che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale della Corte di cassazione, trattandosi di requisito processuale essenziale di legittimazione alla proposizione dell'impugnazione.
- La Corte, rilevata una causa processuale di inammissibilità assorbente, non esamina le censure di merito relative alla motivazione del provvedimento cautelare o alla scelta della misura meno afflittiva.
- In caso di inammissibilità non ascrivibile a cause esenti da colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità cautelare, l'eventuale contestazione della motivazione del riesame resta irrilevante se l'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
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