LEGGE 2 maggio 1974, n. 195
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorma (1974) che disciplina erogazione e riscossione dei contributi a partiti e gruppi parlamentari: obblighi di indicazione dei soggetti incaricati della riscossione, deposito bancario da parte dei Presidenti delle Camere in caso di contestazioni, divieto di finanziamenti da parte della pubblica amministrazione e di società partecipate (con sanzioni penali) e condizioni per i contributi da società private. Diversi articoli sono stati abrogati (es. art.1-3-8-9) o modificati; l'esenzione fiscale prevista è stata soppressa dal D.L. 30.12.2005 n.273 (conv. L.51/2006). Alcune disposizioni possono essere state in seguito sostituite da norme più recenti.
Finanziamento e contributi a partiti politici e gruppi parlamentari
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