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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33734/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. davanti al G.U.P. del Tribunale di Trani, con applicazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate in concorso. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva un unico motivo: violazione degli artt. 129, 530 e 125 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che dalle prove sarebbe emersa la sua non colpevolezza e che il giudice avrebbe dovuto pronunciare assoluzione; in via subordinata lamentava l'eccessività e sproporzione della pena, assumendo che, alla luce dell'art. 133 c.p., avrebbe potuto essere irrogata una sanzione inferiore e che sul punto mancava motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero, da un lato, la responsabilità dell'imputato e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio, ma al di fuori dei limiti previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre rilevato la genericità del ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiama il patteggiamento, cioè la sentenza applicativa della pena su concorde richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla responsabilità e sulla mera congruità della pena

  • art. 129 c.p.p.

    inosservanza ed erronea applicazione

    invocato dalla difesa come parametro per chiedere una pronuncia assolutoria, ma ritenuto non deducibile nel caso concreto

  • art. 530 c.p.p.

    inosservanza ed erronea applicazione

    invocato dalla difesa per sostenere la non colpevolezza e la necessità dell'assoluzione

  • art. 125 c.p.p.

    difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione

    invocato per censurare la motivazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 133 c.p.

    criteri indicati nell'art.133 cod. pen.

    richiamato dalla difesa ai fini della determinazione di una pena inferiore, ma la doglianza è stata ritenuta non ammissibile nel perimetro del patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorrente deve, pertanto, essere condannato ... al pagamento delle spese del procedimento

    prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che mirano a rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità o la congruità della pena, salvo il caso di pena illegale.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è consentito dedurre, come motivo autonomo, che il giudice avrebbe dovuto pronunciare assoluzione sulla base delle prove assunte, poiché tale censura esula dal perimetro dell'accordo processuale e dei controlli ammessi.
  • La contestazione sulla misura della pena è deducibile solo se si alleghi l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece proponibile una semplice critica di sproporzione o inadeguatezza del trattamento sanzionatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche in fatto e in diritto; la genericità del motivo costituisce autonoma ragione di inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere obbligato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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