Cassazione Penale, Ordinanza n. 33736/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p., che aveva definito il giudizio con concordato sui motivi d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado. In primo grado era stata affermata la responsabilità per rapina aggravata in concorso, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p. e di altra attenuante già valutata dal primo giudice. In appello la pena era stata rideterminata in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 309 di multa. Con un unico motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 134 c.p., sostenendo che la pena concordata fosse stata erroneamente aumentata di un mese di reclusione rispetto alla pena risultante dalla decisione di primo grado e che la Corte territoriale avesse dovuto applicare correttamente la sequenza delle riduzioni, giungendo a una pena finale di anni due e mesi tre di reclusione. Il ricorso era dunque rivolto esclusivamente contro il trattamento sanzionatorio determinato all'esito del concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza resa all'esito di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis c.p.p., non è consentito proporre ricorso per cassazione per censurare la pena determinata, salvo che si deduca una pena illegale. Nel caso concreto il motivo investiva soltanto il criterio di calcolo della pena concordata e non denunciava una pena avulsa dall'ordinamento o eccedente i limiti edittali per genere, specie o quantità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
la decisione di appello definita con concordato sui motivi limita la proponibilità del ricorso per cassazione contro la determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale
norma invocata dal ricorrente per sostenere l'erroneità del calcolo della pena, ma non ritenuta decisiva perché il motivo era comunque inammissibile
norma invocata dal ricorrente in tema di commisurazione della pena, ma la doglianza è stata ritenuta non proponibile in cassazione nel caso di concordato
attenuante già riconosciuta e considerata nel calcolo della pena
attenuante già valorizzata ai fini della riduzione della pena
in caso di declaratoria di inammissibilità, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non senza colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa all'esito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. non è proponibile ricorso per cassazione per contestare il mero quantum della pena, quando la doglianza non denunci una pena illegale.
- Per "pena illegale" deve intendersi una pena estranea all'ordinamento o eccedente i limiti legali per genere, specie o quantità; non vi rientra il semplice errore nel calcolo o nella sequenza delle riduzioni concordate.
- La censura relativa alla commisurazione della pena, se proposta fuori dai casi consentiti, integra un motivo non consentito e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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