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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39362/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Il condominio ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso della controparte contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia. La lite originaria riguardava l'impugnazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., di una delibera assembleare del 2007 con la quale erano state approvate le spese condominiali del consuntivo 2006; la contestazione verteva sul riparto delle spese in asserita difformità rispetto ai criteri del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali. Nel giudizio di revocazione il condominio ha dedotto, da un lato, un preteso errore di fatto dell'ordinanza revocanda, perché questa avrebbe erroneamente affermato una ripartizione "in parti uguali tra tutti i condomini" mentre, secondo il ricorrente, le spese erano state suddivise secondo i criteri legali ex art. 1123 c.c. e il criterio regolamentare sarebbe stato modificato per facta concludentia; dall'altro lato, ha lamentato che il terzo motivo del precedente ricorso per cassazione, relativo alla mutatio libelli, non sarebbe stato trattato.

La decisione

La Corte ha ritenuto che i vizi denunciati non integrassero un errore revocatorio, ma semmai errori di giudizio o tentativi di riaprire il merito della controversia. Ha precisato che la revocazione delle decisioni di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo relativo a fatti direttamente accertati dalla Suprema Corte, non per contestare l'interpretazione degli atti o la valutazione giuridica delle questioni. Poiché il riferimento alle quote in parti uguali non costituiva un fatto decisivo e ineliminabile nella motivazione dell'ordinanza revocanda, e le ulteriori doglianze miravano a rimettere in discussione il thema decidendum originario, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; la Corte ne limita l'ammissibilità ai soli errori di fatto percettivi rilevanti nei termini elaborati dalla giurisprudenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso

  • art. 1137 c.c.

    norma posta a fondamento dell'impugnazione della delibera assembleare condominiale nella controversia originaria

  • art. 1123 c.c.

    richiamato quale criterio legale di riparto delle spese condominiali, rilevante ai fini della validità della delibera

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro dell'importo dovuto per il ricorso principale, cui commisurare l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto percettivo, ossia per una svista immediatamente rilevabile sui fatti direttamente scrutinati dalla Corte, non per contestare l'interpretazione degli atti o la valutazione giuridica compiuta nella precedente decisione.
  • Non integra errore revocatorio il rilievo che attacca una circostanza non decisiva o non ineliminabile nella motivazione della pronuncia revocanda, se la decisione resta sorretta da autonome ragioni giuridiche sufficienti.
  • È inammissibile la revocazione quando la doglianza mira, in sostanza, a riaprire il merito del giudizio di legittimità o a reintrodurre questioni, eccezioni e tesi difensive che richiedono una nuova valutazione giuridica.
  • In materia condominiale, è invalida la delibera adottata a maggioranza che ripartisca concretamente le spese in violazione dei criteri legali o convenzionali previsti dal regolamento; la causa di invalidità deriva dalla difformità del riparto rispetto ai criteri applicabili, non dall'astratto fatto che le quote siano uguali.
  • L'impugnazione di una delibera che abbia modificato i criteri di riparto delle spese richiede il rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla convenzione condominiale; tuttavia, in sede di revocazione della sentenza di cassazione, tale tema non può essere riesaminato se la censura non attinge un vero errore di fatto percettivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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