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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29917/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna per evasione già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo: 1) vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 47-sexies, comma 1, della legge n. 354/1975, sostenendo che il rientro con pochi minuti di ritardo dal luogo in cui si trovava in forza di autorizzazione per motivi sanitari integrasse una mera trasgressione sanzionabile ex art. 276 c.p.p., non già evasione; 2) mancata applicazione dell'art. 54 c.p., anche nella forma putativa, assumendo che il ritardo fosse stato determinato da un guasto al motorino; 3) mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, c.p. e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi è equivalenza automatica tra autorizzazione all'allontanamento e semplice violazione delle prescrizioni, dovendosi valutare il caso concreto, e soprattutto che la visita medica per la quale era stata rilasciata l'autorizzazione non si era svolta quel giorno, essendo stata anticipata di nove giorni dall'imputato stesso. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non dedotti in appello e comunque aspecifici.

Norme richiamate

  • art. 47-sexies, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354

    La disposizione è stata invocata dalla difesa per sostenere che il ritardo nel rientro dovesse essere valutato come mera violazione delle prescrizioni; la Corte ha escluso un'equivalenza automatica tra autorizzazione e mera trasgressione, richiedendo una valutazione caso per caso.

  • art. 276 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come sanzione per la semplice trasgressione delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo, precisando che occorre valutare in concreto la natura della violazione.

  • art. 54 c.p.

    Invocato per lo stato di necessità, anche putativo; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché nuova in cassazione e aspecifica.

  • art. 385, comma 4, c.p.

    Norma richiamata dalla difesa; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello e comunque generica.

  • art. 606, ultimo comma, c.p.p.

    Usato come base per dichiarare inammissibili i motivi nuovi o non previamente dedotti in appello.

  • art. 385 c.p.

    Reato per il quale è stata confermata la condanna nei gradi di merito, qualificato nel testo come evasione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte censure nuove non previamente dedotte in appello, pena l'inammissibilità ex art. 606, ultimo comma, c.p.p., salvo questioni rilevabili d'ufficio.
  • La presenza di un'autorizzazione all'allontanamento non determina automaticamente la degradazione della condotta a mera trasgressione delle prescrizioni: occorre verificare in concreto se la violazione abbia inciso sul titolo e sulla portata dell'autorizzazione.
  • Ai fini della configurabilità dell'evasione, il giudice deve valutare la concreta corrispondenza tra il contenuto dell'autorizzazione e il comportamento tenuto, non potendosi fondare la decisione su una mera equivalenza astratta tra ritardo e violazione minore.
  • Le cause di giustificazione o le loro forme putative, se dedotte per la prima volta in cassazione e formulate in modo generico, non sono esaminabili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiEvasione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

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