Sentenza del 29/11/2016 n. 24199 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, ricevuto il 29 novembre 2007, con cui l’Agenzia contestava la detrazione dell’IVA sugli acquisti e recuperava un credito IVA di 98.326 euro indicato al rigo VL08. La società, dopo il fallimento dell’istanza di accertamento con adesione presentata il 22 gennaio 2008, aveva impugnato l’avviso il 21 aprile 2008; era risultata soccombente in entrambi i gradi di merito e ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 117/44/09, depositata l’8 luglio 2009. Ha articolato cinque motivi: nullità o inesistenza della notificazione dell’avviso; carenza di motivazione dell’atto; violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dopo il processo verbale di constatazione; violazione delle garanzie e del contraddittorio durante la verifica; preclusione all’accertamento per effetto del condono tombale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: eventuali vizi della notificazione sono sanati quando l’atto raggiunge il proprio scopo, circostanza desumibile dalla sua tempestiva impugnazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva indicato e documentato in modo concreto le specifiche carenze motivazionali dell’avviso. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: non coglievano adeguatamente la ratio della sentenza regionale, presupponevano una ricostruzione dei fatti non accertata e non soddisfacevano l’onere di autosufficienza; inoltre, per l’IVA il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, ma la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente espone concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere, non essendo sufficiente una censura formale. Il quinto motivo è stato rigettato: il condono può definire il debito fiscale, ma non impedisce all’Erario di contestare l’esistenza di un credito vantato dal contribuente. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro, oltre spese prenotate a debito. Decisione della Cassazione del 12 ottobre 2016, depositata il 29 novembre 2016.
Norme richiamate
la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c. , comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto ad opera di quest'ultimo
La nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata se l’atto ha comunque raggiunto il destinatario e questi lo ha tempestivamente impugnato; la notificazione è condizione di efficacia dell’atto, non elemento costitutivo dell’imposizione.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
l'inosservanza di tale termine per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale
Quando la verifica fiscale comporta accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, l’avviso emesso prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura è illegittimo, salvo specifiche ragioni di urgenza. Nel caso concreto, però, la censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile e la CTR aveva escluso, con accertamento non efficacemente contestato, che il verbale derivasse da un accesso presso i locali dell’impresa.
Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti - sia nell'ipotesi di cui all'art. 9, che in quella minore di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, in cui l'oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale - all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio
Il condono definisce, nei limiti previsti, il debito tributario, ma non rende incontestabili i crediti che il contribuente afferma di vantare verso l’Amministrazione. L’Ufficio può quindi verificarne e contestarne la fondatezza.
Massime di principio
- Un vizio della notificazione dell’atto tributario può essere sanato se il contribuente ne ha avuto conoscenza e lo ha impugnato tempestivamente; la contestazione della notifica, da sola, non comporta necessariamente l’annullamento dell’atto.
- La censura di difetto di motivazione deve riferirsi al contenuto concreto dell’avviso e spiegare quale informazione mancante abbia pregiudicato la difesa; affermazioni astratte possono rendere il motivo inammissibile.
- Il termine di 60 giorni dello Statuto del contribuente riguarda gli accertamenti successivi ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività. Per l’IVA, anche nelle verifiche a tavolino, opera l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ma il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe presentato e la loro rilevanza, senza limitarsi a eccepire un’irregolarità formale.
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e riportare gli elementi documentali necessari a valutare la censura. Le carenze di autosufficienza del ricorso non possono essere sanate ampliando i motivi con la memoria depositata nel giudizio di legittimità.
- L’adesione a un condono non impedisce all’Amministrazione di accertare se esista davvero un credito IVA o altro credito chiesto dal contribuente: la definizione del debito fiscale non equivale al riconoscimento dei crediti.
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