Sentenza del 29/11/2016 n. 24185 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione che revocava le agevolazioni «prima casa» applicate all’acquisto di un immobile a Roma il 15 ottobre 2001. L’Ufficio sosteneva che la contribuente non potesse fruire nuovamente del beneficio, avendolo già ottenuto per l’acquisto di un’altra abitazione, rimasta di sua proprietà. Con il primo motivo denunciava la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, e del D.L. n. 55 del 1993, art. 16: la CTR aveva ritenuto il precedente immobile inidoneo, benché la contribuente avesse già ottenuto per esso l’agevolazione dichiarando di possedere i requisiti richiesti. Con il secondo motivo contestava l’insufficienza della motivazione della CTR, che aveva affermato l’inidoneità senza adeguato riferimento alle prove, nonostante le deduzioni dell’Ufficio sulla categoria catastale A/3 e l’assenza di elementi comprovanti tale inidoneità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che il beneficio «prima casa» non è reiterabile per chi abbia già usufruito della medesima agevolazione, e che il precedente orientamento sull’acquisto di un’abitazione non idonea non si applica a chi abbia già fruito del beneficio per l’immobile posseduto. Ha inoltre osservato che la precedente concessione dell’agevolazione e la categoria catastale A/3 erano incompatibili con l’inidoneità dedotta, che la CTR non aveva adeguatamente verificato. La sentenza della CTR, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso, è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha disposto una condanna definitiva al pagamento delle somme, rimettendo al giudice di rinvio la decisione conseguente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1
Vale bene premettere che dal quadro normativo di riferimento è dato desumere il divieto di reiterazione del beneficio, tanto che non è consentito usufruire del regime di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in ragione di detto divieto, derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
La disciplina esclude la reiterazione dell’agevolazione per chi abbia già ottenuto il beneficio in base alla stessa normativa; non è possibile eludere il divieto rinunciando successivamente all’agevolazione già fruita.
D.L. n. 55 del 1993, art. 16
È indicato dalla Corte come norma oggetto della censura di violazione e falsa applicazione. Il principio applicato è che il beneficio «prima casa» non può essere fruito nuovamente da chi lo abbia già ottenuto per un altro immobile, rimasto di sua proprietà.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Costituisce il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie richiamate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La seconda censura è descritta come contestazione della motivazione della sentenza impugnata, che aveva affermato l’inidoneità del precedente immobile senza un adeguato riferimento alle risultanze processuali. Il testo non indica espressamente il numero del comma o il numero del motivo dell’art. 360 per questa censura.
Massime di principio
- Chi ha già ottenuto l’agevolazione «prima casa» per un immobile che conserva in proprietà non può fruire una seconda volta dello stesso beneficio per un altro acquisto, né superare il divieto rinunciando al beneficio precedente.
- La tesi che il precedente immobile fosse inidoneo alle esigenze abitative non basta, da sola, a consentire una nuova agevolazione quando il contribuente abbia già fruito del beneficio per quell’immobile; l’idoneità va valutata alla luce degli atti e delle prove, inclusa la precedente dichiarazione resa per ottenere l’agevolazione.
- La motivazione del giudice di merito deve confrontarsi con le risultanze e le deduzioni rilevanti delle parti: un’affermazione di inidoneità priva di adeguato riscontro probatorio può giustificare la cassazione con rinvio.
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