Sentenza del 29/11/2016 n. 24196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle notificate nel 2009 per maggior imponibile INVIM relativo a una compravendita immobiliare registrata il 1° marzo 1993. I destinatari avevano contestato, tra l’altro, una presunta duplicazione d’imposta, diversi vizi delle cartelle e la notifica a Mo.El. dopo la sua morte, anziché agli eredi. La CTP aveva dichiarato non dovute le sanzioni applicate agli eredi e respinto il resto; la CTR di Bari aveva poi accolto l’appello di M.V. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione per due ragioni: la nullità della cartella non poteva derivare dalla sola irregolarità della notifica agli eredi, considerato che M.V. aveva ricevuto anche una notifica individuale; inoltre, la cartella era motivata in modo sufficiente mediante il richiamo a una sentenza della CTR e all’atto registrato.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso: l’esposizione dei fatti era sufficiente e non risultavano decisive né la mancata indicazione della correzione di un errore materiale né la dedotta violazione dell’autosufficienza. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Quanto alla notifica, ha richiamato il principio per cui l’impugnazione sana la nullità della notificazione dell’atto impositivo, poiché la notifica è condizione di efficacia e non requisito di esistenza giuridica; nel caso, la cartella risultava inoltre notificata individualmente a M.V. Quanto alla motivazione, ha ritenuto sufficiente il riferimento in cartella alla sentenza n. 31/32/33/6/07 della CTR e all’atto registrato il 1° marzo 1993, serie 4ª, n. 2389; lo sgravio conseguente alla sentenza costituiva elemento legittimante la cartella e la pretesa, non ragione della sua invalidità. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso definitivamente la debenza dell’imposta nel merito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’esposizione sommaria dei fatti richiesta a pena d’inammissibilità può essere soddisfatta anche mediante la trascrizione della sentenza impugnata, se da essa si ricavano origine e oggetto della controversia, svolgimento del processo e posizioni delle parti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4
la notifica di un avviso di accertamento effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, presso l'ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente agli eredi, benchè questi abbiano effettuato almeno trenta giorni prima la comunicazione all'Ufficio delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ne determina la nullità, sanabile ex art. 156 c.p.c., con l'impugnazione dell'atto, atteso che la notifica non è un requisito di giuridica esistenza, ma una condizione integrativa di efficacia degli atti impositivi
La notifica collettiva e impersonale agli eredi può essere nulla quando l’Ufficio era già stato informato delle loro generalità e del domicilio fiscale; la nullità è tuttavia sanabile con l’impugnazione dell’atto.
la notifica non è un requisito di giuridica esistenza, ma una condizione integrativa di efficacia degli atti impositivi
La nullità della notificazione dell’atto impositivo può essere sanata mediante l’impugnazione dell’atto, secondo il principio richiamato dalla Corte.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
La disposizione è indicata nel primo motivo insieme alle norme sulla notificazione, ma la Corte decide il motivo sulla base del principio di sanatoria della nullità della notifica e non ne enuncia una specifica interpretazione autonoma.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La disposizione è indicata nel primo motivo in tema di notificazione della cartella; la decisione non ne formula un’interpretazione autonoma, risolvendo la questione sulla base della sanatoria della nullità della notifica.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia: violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi. La Corte accoglie le censure proposte.
Massime di principio
- La nullità della notificazione di un atto impositivo non comporta necessariamente l’inesistenza o la definitiva inefficacia dell’atto: può essere sanata quando il destinatario lo impugna.
- La notificazione collettiva e impersonale agli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto può essere nulla se gli eredi avevano comunicato all’Ufficio, almeno trenta giorni prima, generalità e domicilio fiscale. La nullità della notifica, però, va distinta dalla validità della cartella e può essere sanata dall’impugnazione.
- Quando la stessa cartella è stata anche notificata individualmente a un coobbligato o erede, l’eventuale vizio di un’altra notificazione non determina automaticamente la nullità della cartella o della notificazione individuale regolare.
- La motivazione della cartella può essere sufficiente se identifica in modo comprensibile il titolo della pretesa mediante riferimenti specifici alla decisione e all’atto da cui deriva l’iscrizione a ruolo.
- Lo sgravio derivante da una decisione può costituire il presupposto che legittima una successiva cartella; non è, di per sé, prova che la cartella sia immotivata o invalida.
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