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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24194 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione notificato nel 1996 in relazione alla vendita, con scrittura privata del 7 luglio 1987, di una quota pari a un mezzo di un terreno, dichiarata per Lire 30.000.000 e poi valutata dall’Ufficio in Lire 151.000.000. L’avviso richiedeva agli acquirenti e ai venditori imposte di registro, trascrizione e catastale, oltre a interessi e sanzioni; ai soli venditori chiedeva anche INVIM, interessi e soprattassa. I contribuenti impugnarono l’atto sostenendo che fosse fondato su una precedente sentenza di accertamento non ritualmente adottata e non portata a loro conoscenza, poiché non avevano ricevuto né l’avviso di fissazione dell’udienza né la comunicazione del dispositivo. La CTP di Roma aveva respinto i ricorsi riuniti con sentenza n. 177/25/2004 del 9 gennaio 2004; la CTR del Lazio, con sentenza n. 3/7/10 depositata il 1° febbraio 2010, aveva accolto l’appello dei contribuenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione per violazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 546/1992 e per insufficiente motivazione su un fatto decisivo.

La decisione

La Cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi dell’Agenzia: ha rilevato preliminarmente che i ricorsi introduttivi contro l’avviso di liquidazione avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili, perché contestavano vizi della sentenza presupposta (mancate comunicazioni nel precedente giudizio) anziché impugnare ammissibilmente l’atto di liquidazione. Poiché tale inammissibilità non era stata rilevata dai giudici di merito, la Corte l’ha dichiarata direttamente e ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR; la cassazione travolge anche la sentenza di primo grado. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • Art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Stante l'omesso rilievo di tale inammissibilità da parte dei giudici del merito a tanto deve provvedere questa S.C. con cassazione senza rinvio, rientrando la fattispecie all'esame nel disposto di cui all'art. 382 c.p.c. , u.c..

    Quando la Corte rileva che il giudizio non poteva essere iniziato perché i ricorsi introduttivi erano inammissibili, può cassare senza rinvio la decisione impugnata, senza rimettere la causa a un giudice di merito.

Massime di principio

  • L’inammissibilità dei ricorsi introduttivi è una questione preliminare che il giudice può e deve rilevare anche d’ufficio; se i giudici di merito l’hanno omessa, può rilevarla la Cassazione.
  • Se il ricorso contro un atto successivo censura vizi della sentenza presupposta, anziché contestare ammissibilmente l’atto impugnato, il ricorso introduttivo può risultare inammissibile. Occorre individuare quale atto sia impugnabile e quale sia la sede processuale idonea per far valere ciascun vizio.
  • Quando l’inammissibilità riguarda i ricorsi introduttivi, la cassazione senza rinvio della decisione d’appello travolge anche la decisione di primo grado.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione della particolarità della vicenda, anche quando l’esito processuale favorisce una parte.

Testo integrale

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