Sentenza del 29/11/2016 n. 24200 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto e ricevuto, il 3 aprile 2003, il rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2002. In seguito a una verifica, l’Agenzia aveva ritenuto imponibili alcune fatture emesse come non imponibili e aveva notificato il 20 marzo 2008 un avviso di accertamento per recuperare il rimborso. La società aveva impugnato l’avviso, sostenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento: la richiesta di una nuova fideiussione, dovuta all’insufficiente durata della garanzia inizialmente presentata, non poteva prorogare il termine ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto la tesi della società; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: motivazione apparente della sentenza, errata interpretazione degli artt. 57 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, insufficiente motivazione sul condono e omessa pronuncia sulla non imponibilità delle fatture.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: benché sintetica, la motivazione della sentenza regionale consentiva di comprendere il ragionamento seguito. Il secondo è stato ritenuto infondato: la proroga prevista dall’art. 57 riguarda la richiesta di documenti necessari a verificare il diritto al rimborso, non la richiesta della garanzia necessaria alla procedura di rimborso accelerato ex art. 38-bis. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché, una volta esclusa la proroga e riconosciuta la decadenza dell’Ufficio, le questioni sul condono e sulla non imponibilità delle fatture non erano decisive. È rimasto fermo l’esito favorevole alla società dei precedenti gradi di giudizio. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 57, comma 1
Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna
Il differimento opera quando l’Ufficio chiede documenti rilevanti per verificare il diritto al rimborso e la loro consegna interviene oltre quindici giorni. Non si applica alla richiesta della sola garanzia, che non costituisce documentazione necessaria per accertare i presupposti del rimborso.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
la richiesta abbia riguardato solo la prestazione della garanzia che attiene, invece, ai presupposti per la applicazione della procedura di esecuzione accelarata del rimborso IVA del D.P.R. n. 633 del 1972 , ex art. 38 bis
La garanzia è funzionale alla procedura di rimborso accelerato e tutela l’Erario; la sua richiesta o mancata prestazione non attiva il differimento del termine di accertamento previsto dall’art. 57.
Le disposizioni sono state invocate per contestare la motivazione della sentenza tributaria. La Cassazione ha ritenuto che, pur essendo stringata, la motivazione contenesse gli elementi necessari a comprendere il ragionamento decisorio.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma è stata invocata per l’omessa pronuncia sulla questione della non imponibilità delle fatture. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, riconosciuta la decadenza dell’Ufficio, tale questione non era decisiva.
Massime di principio
- La richiesta di documenti può prorogare il termine di accertamento relativo a un rimborso IVA soltanto nei limiti previsti dalla legge e quando riguarda elementi necessari a verificare il diritto al rimborso; il ritardo nella consegna oltre quindici giorni determina il differimento per il corrispondente periodo.
- La richiesta di una fideiussione richiesta per ottenere il rimborso IVA accelerato non equivale alla richiesta di documenti probatori del diritto al rimborso e, da sola, non proroga il termine di decadenza dell’accertamento.
- Quando una ragione autonoma è sufficiente a sostenere la decisione, le contestazioni ulteriori che non potrebbero modificarne l’esito possono essere dichiarate inammissibili per difetto di decisività o interesse.
- Una motivazione concisa non è per ciò solo apparente o nulla: è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico e di individuare le ragioni della decisione.
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