Sentenza del 29/11/2016 n. 24217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento per il recupero di somme dovute a causa della tardività dei versamenti necessari a perfezionare l’istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9. La cartella era stata notificata il 14 marzo 2008. La CTP di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello, ritenendolo anche inammissibile per difetto di specificità e infondato nel merito. In cassazione la società ha dedotto: 1) vizio di motivazione, perché la CTR non aveva esaminato il primo ricorso, presentato il 9 maggio 2008, e aveva reso una motivazione contraddittoria sul ricorso del 15 maggio 2008 e sull’integrazione dei motivi; 2) violazione delle regole di specificità dell’appello, poiché la società aveva contestato l’unica statuizione della CTP e riproposto i motivi di merito non esaminati; 3) violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 e dei principi dello Statuto del contribuente, sostenendo che il pagamento in tre rate anziché due fosse dipeso dall’errore indotto dalla rideterminazione dei termini disposta con D.M. 8 aprile 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR non aveva spiegato perché non avesse considerato il ricorso del 9 maggio 2008, pur avendone riconosciuto l’esistenza, né perché avesse affrontato l’inammissibilità dei motivi aggiunti dopo aver valutato soltanto il ricorso del 15 maggio 2008. Ha accolto anche il secondo motivo: l’appello aveva specificamente contestato la declaratoria di tardività, unica decisione della CTP, ed era legittimo riproporre i motivi di merito rimasti assorbiti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, quindi la Corte non ha deciso se il decreto ministeriale avesse generato un errore scusabile sul pagamento del condono. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà svolgere le verifiche necessarie, decidere anche nel merito e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata stabilita in via definitiva la tempestività del ricorso originario né l’esito della controversia sul condono.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel caso che occupa l'appellante, come emerge dalla sentenza impugnata, aveva sottoposto a critica la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, che costituiva la sola decisione adottata dalla CTP, ed ha legittimamente riproposto i motivi di merito che non erano stati esaminati in quanto ritenuti assorbiti.
L’appello è specifico quando contesta la statuizione effettivamente adottata dal primo giudice; possono inoltre essere riproposte le questioni di merito non esaminate perché assorbite.
La norma è indicata in relazione alla censura sulla specificità dell’appello. La Corte risolve la questione applicando il principio secondo cui l’impugnazione deve contrapporre una critica argomentata alla motivazione della decisione impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte esamina come vizio di motivazione l’omessa considerazione del ricorso del 9 maggio 2008 e l’incoerenza della motivazione della CTR sulle diverse impugnazioni e sui motivi aggiunti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione delle norme sull’appello e delle norme relative al condono; la Corte accoglie la censura processuale sulla specificità dell’appello e dichiara assorbita quella relativa al condono.
È la disciplina in base alla quale la società aveva presentato l’istanza di condono, il cui perfezionamento era contestato per la tardività dei versamenti. La Corte non decide nel merito tale questione, perché il relativo motivo è assorbito.
La contribuente ne aveva dedotto la violazione in relazione all’asserito errore scusabile sui termini e sulle modalità di pagamento del condono. La Corte non si pronuncia su questa censura, dichiarandola assorbita.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La disposizione era stata applicata dalla CTP per dichiarare tardivo il ricorso contro la cartella, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica. La cassazione non stabilisce se il ricorso del 9 maggio 2008 fosse tempestivo: demanda la verifica al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Se il primo giudice ha deciso soltanto una questione processuale, l’appello è adeguatamente specifico quando contesta in modo argomentato quella statuizione; non è necessario criticare decisioni di merito che non sono state pronunciate.
- Le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado possono essere riproposte in appello insieme alla contestazione della statuizione preliminare che ha impedito di esaminarle.
- Quando dagli atti o dalla stessa motivazione risultano più ricorsi o impugnazioni, il giudice deve chiarire quale abbia esaminato e perché: l’omessa valutazione di un ricorso potenzialmente tempestivo e una motivazione incoerente possono comportare la cassazione con rinvio.
- La cassazione di una decisione per vizi processuali o motivazionali non determina automaticamente la vittoria sul merito: le questioni non esaminate, qui quelle sull’errore scusabile e sul perfezionamento del condono, restano da decidere nel giudizio di rinvio.
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