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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24197 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava l'avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione alla vendita, registrata nel 2001, di quattro unità immobiliari e di un'area di 833 mq. L'Ufficio aveva rettificato il valore finale INVIM al 31 dicembre 1992 da Lire 360.273.000 a Lire 2.430.000.000, chiedendo maggiori imposte per Lire 447.872.701 (Euro 231.306,95), oltre a interessi e sanzioni. Le ricorrenti contestavano, con il primo motivo, la violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986: sostenevano che gli immobili, muniti di rendita catastale, dovessero essere valutati con il criterio automatico e che il terreno, inedificabile e pertinenziale, non potesse essere stimato autonomamente a valore di mercato; lamentavano inoltre difetti di motivazione e di valutazione. Con il secondo motivo denunciavano l'insufficienza della motivazione e contestavano gli interessi, quantificati in Euro 27.467,70, per mancata indicazione dei criteri di calcolo, nonché la trasmissibilità agli eredi della sanzione per infedele dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si era pronunciata sia sulla motivazione dell'avviso sia sulla dedotta violazione dell'art. 52; le ulteriori contestazioni investivano valutazioni di fatto, non riesaminabili in cassazione, e alcune sembravano rivolte contro la sentenza di primo grado. Ha respinto anche la censura di motivazione del secondo motivo, giudicata sintetica ma sufficiente. Le contestazioni sugli interessi e sulla non trasmissibilità della sanzione sono state dichiarate inammissibili perché nuove: le ricorrenti non avevano indicato quando e come le avessero sollevate nei giudizi di merito. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR di Napoli del 20 luglio 2010, che aveva rigettato l'appello contro la sentenza della CTP di Napoli del 24 giugno 2008, la quale aveva confermato l'accertamento. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4

    La Corte rileva che la CTR aveva esaminato la dedotta violazione della norma, ma non accoglie la tesi delle ricorrenti secondo cui la disposizione imponesse, nel caso concreto, l'applicazione del criterio automatico anche alla stima contestata. Le ulteriori doglianze sulla valutazione sono considerate questioni di fatto, non riesaminabili in cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    È richiamato dalle ricorrenti in relazione alle censure sull'appello; la Corte non formula una distinta interpretazione della disposizione e rigetta il motivo per le ragioni esposte, rilevando che la CTR aveva affrontato le questioni dedotte.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 4

    La Corte distingue le doglianze di violazione di legge dalle contestazioni che, nella sostanza, chiedono una nuova valutazione dei fatti: queste ultime non sono ammissibili in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 370, comma 1

    La norma è indicata quale base dell'atto depositato dall'Agenzia delle Entrate per partecipare all'udienza; non è oggetto di una specifica decisione interpretativa.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 2

    La disposizione è invocata dalle ricorrenti per contestare l'indicazione degli interessi nell'avviso, ma la Corte non esamina nel merito la censura, dichiarandola inammissibile perché nuova.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8

    La norma è invocata dalle ricorrenti a sostegno della non trasmissibilità agli eredi della sanzione; la Corte non decide la questione nel merito, poiché la relativa censura è nuova e inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione della congruità dei valori o delle circostanze di fatto: occorre formulare una censura riconducibile a un effettivo errore di diritto o a un vizio processuale ammissibile.
  • Le questioni relative a interessi, sanzioni o altri profili dell'atto devono essere sollevate e documentate nei giudizi di merito; in cassazione è necessario indicare con precisione quando e in quali termini furono dedotte, altrimenti la censura può essere dichiarata nuova e inammissibile.
  • Una motivazione concisa non è per ciò solo insufficiente: può bastare se consente di comprendere le ragioni della decisione e le questioni effettivamente esaminate.
  • La contestazione dell'applicazione del criterio catastale e della qualificazione di un terreno come pertinenziale deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito; non può essere usata per chiedere alla Corte di cassazione una nuova stima dei beni.

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