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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15932/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di quattro assegni non trasferibili che, secondo la parte attrice originaria, sarebbero stati negoziati e incassati da un soggetto diverso dai legittimi beneficiari. La società assicuratrice, quale successiva ricorrente, aveva chiesto di accertare la responsabilità della banca convenuta e di ottenerne la condanna al risarcimento di euro 7.900. La Corte d'appello ha però riformato il primo grado e rigettato la domanda, rilevando che la banca trattaria aveva contestato tempestivamente il rifiuto di pagamento e che la banca negoziatrice aveva svolto i controlli dovuti senza riscontrare segni visibili di alterazione dei titoli. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e degli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., sostenendo che i titoli erano palesemente contraffatti nei nominativi e nelle indicazioni di luogo e data, sicché la banca negoziatrice avrebbe dovuto risponderne per non avere eseguito con la dovuta diligenza i controlli sull'identità del portatore; ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui il controllo sulla corrispondenza tra beneficiario ed effettivo destinatario del pagamento graverebbe sulla banca trattaria, richiamando la procedura di check truncation; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che le spese della terza chiamata in causa (banca negoziatrice) fossero state poste a suo carico nonostante, a suo dire, la domanda di garanzia fosse rimasta infondata o comunque non accolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso il dovere di controllo della banca negoziatrice, ma aveva accertato in fatto che gli assegni, esaminati in originale, non presentavano alterazioni percepibili con la diligenza richiesta all'operatore bancario; il motivo, quindi, mirava solo a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. È stato rigettato anche il secondo motivo: la Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di chiamata in garanzia, le spese del terzo restano a carico della parte chiamante solo se la chiamata sia stata manifestamente infondata o arbitraria; nel caso concreto la Corte territoriale non aveva affatto accertato tale infondatezza manifesta, ma aveva semplicemente assorbito la domanda di manleva per il rigetto della domanda principale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 1736 del 1933

    nel giudizio di merito era stata invocata la disciplina della responsabilità nella circolazione e pagamento degli assegni non trasferibili; la Corte di cassazione non entra nel merito della portata della norma, ma rileva che la censura della ricorrente sollecitava un riesame del fatto e non coglieva la ratio della decisione d'appello.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità contrattuale della banca per inesatto adempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato quale parametro della diligenza professionale dell'operatore bancario; la Corte conferma implicitamente che il giudice di merito aveva escluso la violazione della diligenza professionale sulla base dell'assenza di segni percepibili di falsificazione.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causazione e soccombenza; possono essere poste a carico del chiamante solo se la chiamata sia manifestamente infondata o arbitraria.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che le doglianze della ricorrente miravano in realtà a censurare un accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che i titoli esaminati in originale non presentavano alterazioni percepibili con la diligenza professionale richiesta all'operatore bancario, la responsabilità della banca negoziatrice non può essere affermata sulla base di una mera contestazione apodittica della falsificazione.
  • Nel pagamento di assegni non trasferibili, la responsabilità della banca va valutata tenendo conto dell'effettiva percepibilità delle anomalie sul titolo e della diligenza esigibile nel concreto contesto operativo.
  • In tema di spese del terzo chiamato in garanzia, il rimborso grava sulla parte che ha effettuato la chiamata solo se questa risulti manifestamente infondata o abusiva; se la domanda di garanzia è soltanto assorbita, senza una specifica statuizione di infondatezza, le spese restano regolate secondo il principio di soccombenza e causazione.
  • L'identificazione del beneficiario dell'assegno può ritenersi sufficientemente eseguita mediante la verifica documentale del soggetto che presenta il titolo, quando il giudice di merito accerti che tale verifica è stata compiuta secondo la normale diligenza professionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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