Cassazione Civile, Ordinanza n. 03877/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Provincia autonoma di Trento una concessione di derivazione d’acqua dal torrente Maso di Calamento per un impianto idroelettrico di circa 500 kW, dichiarando la compatibilità del corso d’acqua con la pratica di sport acquatici. Nel procedimento erano emersi pareri tecnici negativi, incentrati sulla critica fruibilità del corpo idrico, sulla funzionalità fluviale e paesaggistica e sulla interferenza con attività sportive e turistiche; la Provincia aveva quindi negato la concessione con determina dirigenziale. Davanti al TSAP i privati avevano contestato: la pretesa contraddittorietà o incompetenza del parere del servizio turismo e sport; l’omessa indicazione delle modifiche progettuali utili a superare i rilievi; l’omessa considerazione dei pareri favorevoli o comunque non negativi emersi in conferenza di servizi; in via subordinata, la mancata compensazione delle spese. In cassazione hanno riproposto quattro motivi: violazione del criterio di maggioranza nella conferenza di servizi e delle norme del piano di tutela delle acque, oltre che dei principi eurounitari di incentivazione delle energie rinnovabili; violazione della disciplina provinciale che imporrebbe un dissenso costruttivo e indicazioni correttive; erronea valutazione del parere del servizio turismo e sport, ritenuto estraneo all’ambito dell’art. 7 NTA; censura sulla mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina provinciale sulle derivazioni idroelettriche imponga, già in sede di ammissibilità, una verifica complessiva di compatibilità con la tutela ambientale, paesaggistica, fluviale e con la fruibilità del corso d’acqua per sport acquatici; tale verifica non è vincolata da una regola di maggioranza dei pareri espressi in conferenza di servizi, dovendo l’organo decisore valutare l’intero quadro degli interessi protetti. Ha inoltre escluso che esista un obbligo generale di indicare soluzioni progettuali alternative o correttive quando l’istanza risulti già carente dei requisiti di ammissibilità; ha giudicato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del merito e irrilevante la doglianza sulle spese, perché la regolazione della compensazione è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e, nella specie, i ricorrenti erano risultati integralmente soccombenti. Condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge; la Corte ha però evidenziato, per alcuni profili, la carenza di specificità o l’inammissibilità delle censure perché dirette a rivalutare il merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per affermare che non è consentito un nuovo sindacato sul merito dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito oltre i limiti del vizio motivazionale.
La valutazione sulla compensazione delle spese è stata ritenuta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 7 NTA del piano di tutela delle acque della Provincia di Trento
La Corte ne ha dato interpretazione nel senso che la fruibilità del corso d’acqua per sport acquatici e la compatibilità ambientale/paesaggistica costituiscono condizioni di ammissibilità da verificare in via prioritaria e complessiva.
art. 16-quater, comma 6-bis, l.p. Trento n. 23 del 1992
La regola della "posizione prevalente" emersa in conferenza di servizi non è stata letta come vincolo cogente per la decisione finale, ma come criterio che non esclude la valutazione sostanziale degli interessi primari protetti.
art. 16-quater, comma 1, l.p. Trento n. 23 del 1992
La conferenza di servizi assume le determinazioni a maggioranza dei presenti, ma ciò non vincola in modo automatico la decisione conclusiva dell’amministrazione procedente.
art. 16-quinquies l.p. Trento n. 23 del 1992
È stata evocata dai ricorrenti per sostenere un obbligo di indicare modifiche progettuali, ma la Corte ha escluso che la disciplina speciale della tutela delle acque imponga un generale dissenso costruttivo in presenza di carenza originaria dei requisiti di ammissibilità.
art. 70 l.p. Trento n. 1 del 2014
Richiamato come base della potestà provinciale di garantire sostenibilità paesaggistica e ambientale nell’uso delle risorse idriche e di individuare i criteri per gli impianti idroelettrici.
art. 121 d.lgs. n. 152 del 2006
È stato richiamato come parametro di coordinamento del piano di tutela delle acque nel sistema di utilizzazione delle acque pubbliche.
art. 6 Direttiva 2001/77/CE
Richiamata dai ricorrenti come principio di incentivazione delle energie rinnovabili, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non decisiva rispetto alla disciplina speciale applicata.
Protocollo di Kyoto
Richiamato dai ricorrenti come fonte del favor per le energie rinnovabili, ma la Corte ha ritenuto il richiamo generico e non specificamente decisivo nel caso concreto.
art. 97, comma 2 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa correttezza procedimentale, ma non è stato ritenuto idoneo a scalfire la disciplina speciale applicata.
art. 7, comma 1, lett. c), NTA del piano di tutela delle acque della Provincia di Trento
Prescrive la conservazione della fruibilità del corso d’acqua per la pratica degli sport acquatici; la Corte ha ritenuto che il progetto non rispettasse tale condizione di ammissibilità.
Massime di principio
- Nelle procedure di rilascio di concessioni idroelettriche disciplinate da piani di tutela delle acque, la verifica di ammissibilità deve essere svolta in modo complessivo rispetto agli interessi ambientali, paesaggistici, fluviali e di fruizione del corso d’acqua, quando tali interessi sono posti dalla normativa come condizioni preliminari.
- Il criterio della maggioranza dei pareri espressi in conferenza di servizi non si traduce in un vincolo meccanico per la decisione finale quando la disciplina speciale attribuisce rilievo primario alla tutela di beni/interessi pubblici sostanziali.
- Non sussiste un obbligo generale dell’amministrazione di indicare soluzioni progettuali alternative o modifiche correttive quando l’istanza è già carente dei requisiti di ammissibilità richiesti dalla disciplina speciale.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la relativa censura è inammissibile se tende solo a contestare tale apprezzamento discrezionale senza evidenziare un vizio di legge specifico.
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