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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39127/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza del Tribunale di Gorizia resa in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, con cui venivano rideterminati i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, riconoscendosi il diritto al compenso sin dalla data di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine. Pur avendo dato ragione all’opponente sul punto sostanziale, il Tribunale compensava integralmente le spese di lite, richiamando il dibattito sulla questione e il mutamento giurisprudenziale. Con l’unico motivo di ricorso si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che mancassero i presupposti per la compensazione delle spese, in difetto di gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla compensazione delle spese. Ha osservato che la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non richiede motivazione e che l’ordinanza impugnata conteneva già le ragioni essenziali della decisione. Ha poi affermato che, nel testo applicabile ratione temporis dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni devono essere specificamente motivate e possono ricavarsi anche dall’opinabilità della questione o dall’oscillazione giurisprudenziale, purché esse abbiano inciso sulla lite e siano state rilevanti per la decisione. Poiché il Tribunale aveva motivato la compensazione richiamando il dibattito sulla questione e il mutamento giurisprudenziale, il ricorso è stato rigettato. Nessuna regolazione delle spese del giudizio di cassazione, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro della disciplina delle spese di lite, oggetto della censura del ricorrente

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese, nel testo applicabile, solo nei casi tassativamente indicati e, dopo Corte cost. n. 77/2018, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da motivare specificamente

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla compensazione delle spese

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come norma procedurale dell’opposizione relativa ai compensi nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato quale base del rito dell’opposizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta del relatore in camera di consiglio non ha carattere decisorio e non deve essere motivata, fungendo da prima interlocuzione con il presidente

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    richiamato nel contesto della definizione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge e richiede una motivazione specifica, ancorata a circostanze concrete della controversia.
  • L’"assoluta novità" della questione e il "mutamento della giurisprudenza" possono integrare valide ragioni di compensazione solo se la loro incidenza sulla lite è effettiva e se esse riflettono anche la posizione soggettiva della parte soccombente al momento dell’introduzione della causa.
  • Anche l’opinabilità della questione o l’oscillazione giurisprudenziale possono giustificare la compensazione delle spese quando il giudice dia conto del nesso tra tali elementi e la decisione sulle spese adottata nel caso concreto.
  • La proposta di definizione camerale resa dal relatore ex art. 380-bis c.p.c. non ha natura decisoria e non necessita di motivazione autonoma.
  • Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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