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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24802/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia riguardava un locale al piano porticato di un immobile sito in Campobasso. Un soggetto aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del bene, deducendo di averlo posseduto in modo continuativo, pacifico e indisturbato dal 1980 fino alla proposizione della domanda nel 2002. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo provati i presupposti dell'usucapione, valorizzando una delibera assembleare della cooperativa del 1979, il pagamento del prezzo, l'immediata apprensione del bene e una serie di atti di gestione e godimento del locale (accatastamento, condono edilizio, locazione a terzi). La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) la delibera assembleare non poteva valere come contratto di vendita per difetto di accordo, determinatezza dell'oggetto e forma scritta; 2) la Corte d'appello avrebbe violato le regole di valutazione della prova e il ne bis in idem, omettendo di considerare successive deliberazioni assembleari e una sentenza passata in giudicato che avrebbe riconosciuto la mera detenzione del bene; 3) sarebbe stato omesso l'esame di un fatto decisivo, cioè la partecipazione del possessore alle assemblee con voto favorevole ad atti che riconoscevano la proprietà della cooperativa; 4) sarebbe stata violata la disciplina dell'usucapione e del possesso, sostenendosi che il rapporto era di mera tolleranza o detenzione e non di possesso utile ai sensi dell'art. 1158 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, trattandosi di usucapione, la validità formale della delibera assembleare non era dirimente, essendo invece decisivo che da quella delibera fosse derivata l'apprensione materiale del bene e l'esercizio di un possesso con corpus e animus possidendi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la sua sostanziale contestazione del merito e per difetto di specificità quanto al preteso giudicato esterno, non riprodotto nel suo testo e non adeguatamente dedotto nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che le successive vicende interne della cooperativa non interrompono il possesso, poiché, in materia di usucapione, hanno efficacia interruttiva solo gli atti tipizzati dalla legge e quelli che incidono concretamente sulla relazione materiale con il bene. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché volto a censurare la valutazione di merito sulla continuità e qualificazione del possesso, valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario un possesso continuato, pacifico e indisturbato per il tempo di legge, esercitato uti dominus con corpus possessionis e animus possidendi.

  • art. 1140 c.c.

    Il potere di fatto sulla cosa, se pubblico e indisturbato, consente di presumere il possesso; chi allega la mera detenzione deve provarla.

  • art. 1141 c.c.

    Quando è dimostrato il potere di fatto sulla cosa, opera la presunzione di possesso; spetta a chi contesta dimostrare la detenzione o la tolleranza.

  • art. 1144 c.c.

    Gli atti di tolleranza non sono idonei a fondare il possesso utile ad usucapire.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura in cassazione che contesti la valutazione delle prove non può tradursi in una mera rivalutazione del merito se il giudice di appello ha motivato adeguatamente.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica al giudizio di fatto è inammissibile se mira solo a opporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo e oggetto di discussione; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • artt. 2377 e 2516 c.c.

    Richiamati solo per affermare che la delibera assembleare non era stata impugnata; la Corte ne ha limitato la rilevanza rispetto alla questione del possesso.

  • art. 1165 c.c.

    In materia di usucapione rinvia alle norme sulla prescrizione per gli atti interruttivi, che sono tipici e tassativi.

  • art. 2943 c.c.

    Sono interruttivi solo gli atti previsti dalla legge; non sono ammissibili equipollenti che non incidano materialmente sul possesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, la validità formale del titolo originario o della delibera che abbia consentito la consegna del bene non è decisiva se il punto controverso è l'esistenza di un possesso ultraventennale esercitato uti dominus sul bene stesso.
  • Il potere di fatto pubblico, pacifico e continuato sulla cosa fa presumere il possesso; grava su chi lo contesta l'onere di provare che si trattava invece di mera detenzione o di tolleranza.
  • Le vicende interne di una società o di una cooperativa, ivi comprese successive deliberazioni o contestazioni assembleari, non interrompono di per sé il possesso utile all'usucapione se non si traducono in atti tipici idonei a far cessare materialmente il potere di fatto sul bene.
  • In materia di usucapione, gli atti interruttivi sono tipici e tassativi: non è sufficiente la mera manifestazione di volontà di conservare il diritto, occorrendo un atto idoneo a privare il possessore del potere di fatto o un atto giudiziale diretto a conseguirne la cessazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il testo della sentenza invocata e non indica in modo specifico quando e come la questione sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio quando la corte di merito abbia già esaminato il punto con motivazione logicamente adeguata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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