Sentenza del 14/03/2022 n. 8204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto gli appelli del Comune avverso sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti su avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2008. Le censure principali: 1) vizio procedurale per mancato deposito in segreteria della copia dell'appello da parte del Comune; 2) illegittima utilizzazione di una dichiarazione ICI tardivamente prodotta in primo grado; 3) erronea valutazione dell'edificabilità dei terreni alla luce dell'illegittimità e della sospensione del Regolamento Urbanistico Comunale; 4) motivazione apparente o insufficiente in ordine alla quantificazione del valore venale e mancata considerazione dei costi di urbanizzazione e dei vincoli che ridurrebbero la potenzialità edificatoria; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi ai vincoli e alla consistenza dei cespiti che impedirebbero l'edificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha confermato la decisione della CTR: 1) la notifica effettuata tramite messo comunale equivale, ai fini considerati, a quella a mezzo ufficiale giudiziario e l'omesso deposito della copia in segreteria non rende inammissibile l'appello; 2) i documenti tardivamente depositati in primo grado, se acquisiti al fascicolo d'ufficio e tempestivamente richiamati, sono utilizzabili in appello entro i termini di legge; 3) la sospensione o illegittimità del RUC non esclude di per sé la potenzialità edificatoria, che si valuta in base agli strumenti urbanistici generali; 4) la CTR ha motivato adeguatamente la valutazione dei valori venali e l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 504/1992 art.5; 5) le censure sul mancato esame di singoli profili probatori sono inammissibili o infondate in cassazione trattandosi di valutazione di merito. Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese di giudizio, con liquidazione in Euro 7.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
testo ratione temporis applicabile
La Corte ha ritenuto che l'omesso deposito della copia dell'appello in segreteria non determina l'inammissibilità quando la notifica sia stata effettuata tramite messo comunale, equiparato all'ufficiale giudiziario; trova applicazione la regola di avviso del cancelliere prevista dall'art. 123 disp. att. c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
termine per la produzione dei documenti
I documenti depositati tardivamente in primo grado, se acquisiti al fascicolo d'ufficio, sono utilizzabili in appello purché richiamati e prodotti entro il termine perentorio previsto dall'art. 32.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25
Principio che i fascicoli di parte, una volta inseriti nel fascicolo d'ufficio, non possono essere ritirati dalle parti e restano acquisiti fino al passaggio in giudicato; ciò consente l'utilizzabilità di documenti tardivi in appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 2
Riferimento alla nozione di area fabbricabile: la qualificazione urbanistica nel piano regolatore generale è determinante per la valutazione della potenzialità edificatoria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
I criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi di mercato) sono tassativi e devono essere considerati dal giudice di merito nella quantificazione della base imponibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Rinvio alle norme delle notificazioni nel processo civile per l'avviso e la sanatoria delle irregolarità nella notifica degli atti tributari, in combinato disposto con DPR 602/1973 art. 26.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 602, art. 26, comma 5
Richiamato per sottolineare il rinvio alle regole di notifica del processo civile e l'applicazione dell'istituto della sanatoria ex art. 156 c.p.c. quando lo scopo della notifica è raggiunto.
Codice di procedura civile, art. 156
sanatoria per raggiungimento dello scopo
Applicato per giustificare la validità della notifica quando l'atto ha raggiunto il suo fine (es. è stata tempestivamente proposta impugnazione), sanando vizi formali.
Codice di procedura civile, art. 371
Principio dell'unicità del processo di impugnazione: per evitare giudicato interno la parte soccombente deve proporre impugnazione incidentale delle questioni decise in primo grado.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato in ordine ai requisiti di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non affetta da carenza tale da giustificare la cassazione.
Massime di principio
- La notifica dell'appello tramite messo comunale può essere equiparata a quella mediante ufficiale giudiziario; l'omesso deposito della copia in segreteria non implica automaticamente l'inammissibilità se sussistono gli avvisi prescritti dalla normativa e lo scopo della notifica è raggiunto.
- Documenti prodotti tardivamente in primo grado, se acquisiti al fascicolo d'ufficio, possono essere utilizzati in appello purché rispettino i termini per la produzione previsti dalla normativa tributaria (art. 32 D.Lgs. 546/1992).
- L'edificabilità ai fini fiscali si desume dalla qualificazione nel piano regolatore generale: la mancata adozione di strumenti attuativi o la sospensione di un regolamento comunale non escludono automaticamente la potenzialità edificatoria, che incide piuttosto sulla valutazione del valore venale.
- Nella determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili il giudice deve applicare i criteri tassativi di cui al D.Lgs. 504/1992 art.5 comma 5; eventuali riduzioni del valore dovute a oneri di urbanizzazione o vincoli devono essere valutate e motivate dal giudice di merito.
- Per evitare la formazione del giudicato interno su questioni respinte in primo grado (es. validità della notifica), la parte soccombente deve proporre impugnazione incidentale; la mera riproposizione in appello non è sufficiente.
- In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito e delle valutazioni probatorie: chi censura la motivazione deve indicare parti specifiche della prova o della consulenza tecnica ritenute ignorate e svolgere critiche concrete e puntuali.
- L'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) può operare nelle notifiche tributarie quando le irregolarità non hanno impedito il conseguimento dell'effetto giuridico perseguito (p.es. tempestiva impugnazione).
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