Sentenza del 14/03/2022 n. 8134 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, del ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36‑bis del DPR 600/1973 per maggiori imposte Irpef e Irap e sanzioni IVA. L'Agenzia contestava che: 1) l'omessa presentazione delle dichiarazioni preclusive del riconoscimento dei crediti d'imposta (violazione e falsa applicazione del DPR 322/1998 artt.2 e 8); 2) mancata motivazione circa i tardivi versamenti IVA (art.360 c.p.c., comma 1, n.5); 3) errata applicazione delle norme sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi dichiarativi IVA (DPR 322/1998 art.8). Inoltre la vicenda processuale è stata complicata dalla istanza del contribuente di accesso alla procedura di definizione agevolata (D.L. 119/2018, art.6) e dal successivo diniego dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha esaminato e rigettato i motivi dell'Amministrazione relativi al diniego di accesso alla definizione agevolata. Ha affermato che la cartella emessa ex art.36‑bis DPR 600/1973, quando costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata, è definibile ai sensi del D.L. 119/2018, art.6. Ha ritenuto infondata e non motivata l'affermazione dell'Agenzia secondo cui non sarebbero stati versati gli importi necessari per perfezionare la definizione, osservando che il diniego, in quanto atto amministrativo, doveva essere adeguatamente motivato (richiamo a L.212/2000, art.7). Dagli atti risultavano invece versamenti effettuati sul modello F24; la domanda di definizione è stata accolta e il giudizio dichiarato estinto. Le spese del procedimento relativo al diniego sono compensate; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, in base al D.L. 119/2018, art.6, comma 13.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36‑bis
cartella emessa in sede di controllo automatizzato per imposte calcolate sui dati forniti dal contribuente
La Corte ha ritenuto che la cartella 36‑bis, se primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata, costituisce atto impugnabile e definibile ai sensi del D.L. 119/2018, art.6
D.P.R. 14 agosto 1998, n. 322, art. 2, comma 7
discipline relative alle dichiarazioni fiscali
L'Agenzia sosteneva che l'omessa presentazione delle dichiarazioni impedisca il riconoscimento dei crediti; la Corte ha invece ritenuto che l'esistenza e la prova del credito prevalgano sulla mera omissione formale, nei limiti dimostrati
D.P.R. 14 agosto 1998, n. 322, art. 8, commi 2 e 6
conseguenze dell'inosservanza degli obblighi dichiarativi IVA
La Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata e del riconoscimento del credito comprovato, la doglianza dell'Amministrazione circa l'applicazione delle sanzioni o delle conseguenze formali previste dall'art.8, quando il credito sia dimostrato
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (convertito con L. 17 dicembre 2018, n. 136)
procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie
La Corte ha confermato che la definizione agevolata è applicabile anche alle cartelle 36‑bis che costituiscano primo e unico atto impositivo; ha disposto che la domanda di definizione correttamente istruita e con versamenti documentati comporta l'estinzione del giudizio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
impugnazione degli atti esecutivi
Richiamata per chiarire che la cartella di cui si tratta è impugnabile per vizi di legittimità ma anche per questioni di merito della pretesa impositiva
L. 7 agosto 2000, n. 212, art. 7, comma 1
obbligo di motivazione degli atti amministrativi
La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione del diniego amministrativo: l'assenza di motivazione sull'asserita mancata esecuzione dei versamenti invalida il diniego
Cass. Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298
precedente interpretativo
Citato quale precedente di legittimità che ha già affermato la definibilità delle cartelle 36‑bis ai fini della definizione agevolata quando svolgono funzione di primo atto impositivo
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 10 e 13
sospensione del giudizio per adesione alla definizione e conseguenze sulle spese
Comma 10: possibilità di sospendere il giudizio per aderire alla procedura; comma 13: regole sulle spese in caso di estinzione per definizione
Massime di principio
- Una cartella emessa ex art.36‑bis DPR 600/1973 è definibile ai sensi del D.L. 119/2018 quando costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente: in tali casi il contribuente può accedere alla procedura di definizione agevolata.
- L'omessa presentazione delle dichiarazioni non opera automaticamente come causa di decadenza del diritto al riconoscimento di crediti d'imposta: se il contribuente riesce a dimostrare l'effettiva sussistenza del credito mediante documentazione, il credito può essere riconosciuto anche se la dichiarazione è stata presentata tardivamente.
- Il diniego amministrativo alla definizione agevolata deve essere adeguatamente motivato; la mera asserzione, priva di spiegazioni e riferimenti probatori (es. assenza di versamenti), è invalida e può essere annullata dal giudice.
- Per perfezionare la definizione agevolata occorre eseguire e documentare i versamenti richiesti; l'Amministrazione può verificare, ma la contestazione dell'assenza di versamenti deve essere motivata e supportata da elementi di fatto.
- La procedura di definizione estingue il giudizio se i requisiti formali e sostanziali sono rispettati; le spese possono essere regolate in modo particolare in base alle previsioni normative (es. compensazione per il diniego, rimborso delle spese anticipate secondo comma specifico).
- In controversie che coinvolgono sia questioni sostanziali (esistenza di crediti d'imposta) sia profili sanzionatori IVA, la valutazione del giudice può separare il piano formale (osservanza degli obblighi dichiarativi) da quello probatorio: la prova dell'effettivo diritto fiscale prevale quando adeguatamente documentata.
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