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Sentenza

Sentenza del 14/03/2022 n. 60 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso avviso di liquidazione chiedendo l'imposta di registro in misura proporzionale (1% ex art. 3 Tariffa DPR 131/1986) sull'atto di ricognizione di debito, ritenendolo atto dichiarativo autonoma-mente tassabile rispetto al rapporto di finanziamento originario. Le società ricorrevano sostenendo che l'atto era mera dichiarazione di un debito già esistente, parte di un'operazione unitaria (piano di rientro) relativa a prestazioni già rilevate ai fini IVA (seppur esenti) e quindi soggetta a registrazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività IVA/registro e dell'assenza di novazione o di nuovo rapporto patrimoniale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado accogliendo i ricorsi delle società. Il Collegio ha ritenuto che la ricognizione di debito costituisce una mera dichiarazione di scienza relativa a un rapporto preesistente e non dà vita a nuova obbligazione patrimoniale; la costituzione dell'ipoteca è funzionale alla fase esecutiva dell'originario rapporto e non crea autonomia negoziale tale da giustificare la tassazione proporzionale. Anche in caso di autonoma rilevanza dell'atto, per il principio di alternatività IVA/registro l'imposta doveva essere applicata in misura fissa, essendo il debito riconosciuto collegato a corrispettivi soggetti a IVA. Per tali ragioni l'appello dell'Ufficio è stato rigettato e la sentenza appellata confermata; sono compensate le spese di lite del grado.

Norme richiamate

  • DPR 131/1986 (Testo unico imposta di registro)

    art. 3 Tariffa, parte prima; artt. 5 e 40

    L'Ufficio aveva richiamato l'art.3 (tassazione proporzionale) per assoggettare la ricognizione di debito all'1%. Il Collegio ha però ritenuto che, dato il contenuto non patrimoniale e la natura dichiarativa/di mera ricognizione di un debito preesistente e l'operazione unitaria con il finanziamento (rientrante nell'ambito IVA), l'atto dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA/registro; gli artt.5 e 40 sono stati interpretati nel senso di applicare le regole di tassazione in funzione della natura sostanziale dell'atto.

  • DPR 633/1972

    La CTR ha considerato che le prestazioni relative al finanziamento rientravano nel campo IVA (anche se esenti ai sensi dell'art.10), per cui le dilazioni e i corrispettivi collegati sono operazioni considerate ai fini dell'alternatività IVA/registro: se rientrano in ambito IVA, l'atto accessorio si tassa in misura fissa.

  • R.D. 3269/1923

    richiamata in motivazione

    La sentenza osserva che la vecchia tariffa (R.D. 3269/1923) includeva espressamente la ricognizione di debito tra gli atti assoggettati a imposta proporzionale; l'assenza di analoga previsione nella normativa successiva viene letta come indicazione della volontà legislativa di escludere la ricognizione di debito dalla tassazione proporzionale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il principio di capacità contributiva è richiamato per criticare la tassazione proporzionale dell'atto, che sarebbe irragionevole ed eccessiva se applicata ad una mera ricognizione di debito priva di incremento patrimoniale.

Massime di principio

  • La 'ricognizione di debito' che non determina novazione o nuova obbligazione e si limita a dichiarare e disciplinare il rientro di un finanziamento scaduto va considerata atto di natura principalmente dichiarativa: deve essere, di regola, assoggettata all'imposta di registro in misura fissa.
  • La valutazione della tassazione deve fondarsi sul contenuto sostanziale dell'atto (esame negoziale) e non sulla sua mera intitolazione: occorre verificare se l'atto crea nuovi obblighi patrimoniali o modifica sostanzialmente il rapporto originario.
  • La costituzione di garanzie (es. ipoteca) nell'atto di ricognizione non è, di per sé, indice certo di autonomia negoziale rispetto al finanziamento originario; va valutata la funzione dell'ipoteca (accessoria/esecutiva vs. elemento di un nuovo negozio).
  • Se l'operazione sottostante rientra nell'ambito IVA (anche se con esenzioni), opera il principio di alternatività IVA/registro: in tali casi la registrazione dell'atto accessorio segue la tassazione in misura fissa.
  • Se invece l'atto configura una novazione o un vero e proprio nuovo finanziamento (con nascita di obbligazioni nuove e autonome), può trovare applicazione la tassazione proporzionale: è pertanto cruciale la prova di elementi concreti di novazione o di autonomia negoziale.
  • In presenza di giurisprudenza contrastante è consigliabile documentare esplicitamente la natura dell'operazione (es. clausole che escludono novazione o che dichiarano mera ricognizione) e, se si opta per l'autoliquidazione in misura fissa, conservare ogni elemento probatorio utile in caso di contestazione.

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