Sentenza del 14/03/2022 n. 8154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le eredi avevano chiesto il rimborso/agevolazione prevista dall'art. 5 della L. 22/4/1982 n. 168 (applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa) per terreni ricadenti in un Piano particolareggiato di recupero urbano; l'Ufficio aveva negato il beneficio ritenendo che la norma si riferisca ai trasferimenti a titolo oneroso in favore dei soggetti che attuano il recupero e non ai trasferimenti mortis causa. Le eredi avevano impugnato gli avvisi e il diniego, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'agevolazione è di stretta interpretazione, richiede sia il requisito oggettivo (inserimento nel piano di recupero) sia quello soggettivo (l'acquirente/cessionario sia il soggetto che attua il recupero) e che l'art. 5 non prevede alcuna agevolazione per l'imposta di successione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rigettando il ricorso originario delle contribuenti. La Corte ha ritenuto che le eredi non avessero provato il requisito soggettivo necessario (l'essere soggetti attuatori del piano di recupero o l'intenzione/obbligo di realizzare ulteriori opere rientranti nel piano) e ha sottolineato che l'agevolazione è di stretta interpretazione e non si estende automaticamente ai trasferimenti mortis causa né comporta esenzione dall'imposta di successione (che l'art. 5 non prevede). Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5
Prevede l'applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero nei confronti dei soggetti che attuano il recupero; la Corte interpreta la norma come subordinata a un doppio requisito (oggettivo e soggettivo) e di stretta interpretazione, non estendendola automaticamente ai trasferimenti mortis causa e non riconoscendo con essa alcuna agevolazione per l'imposta di successione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 1
Tariffa Allegata, Parte Prima, art. 1
Rilevante per la determinazione delle imposte di registro e correlate; la Corte richiama la normativa tariffaria in tema di applicazione delle imposte in misura fissa quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla L. n.168/1982.
Legge 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss.
Definisce i piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata convenzionata); la Corte richiede che l'immobile sia effettivamente inserito in tali piani quale requisito oggettivo per l'agevolazione.
Disposizioni di attuazione del Codice Civile, art. 14
Richiama il principio secondo cui le norme derogatorie o agevolative vanno interpretate restrittivamente; la Corte applica questo principio in tema di agevolazioni fiscali.
Testo unico imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), art. 76
Richiama termini e condizioni connesse all'attuazione e alla disciplina delle agevolazioni connesse ai piani di recupero; la Corte fa riferimento al termine triennale e alla necessità che l'intento attuativo sia documentato e rilevabile.
Massime di principio
- L'agevolazione dell'art. 5 L. n.168/1982 richiede due requisiti cumulativi: 1) il bene deve essere inserito in un piano di recupero (requisito oggettivo); 2) l'acquirente deve essere soggetto attuatore del recupero (requisito soggettivo). Entrambi devono risultare al momento della registrazione.
- Le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente: non si estendono automaticamente a fattispecie non espressamente previste dalla norma.
- Il trasferimento mortis causa non soddisfa di per sé il requisito soggettivo; l'erede deve provare di essere soggetto attuatore del piano o di avere l'intenzione/obbligo di realizzare opere di recupero ulteriori e rientranti nel piano per poter ottenere l'agevolazione.
- L'art. 5 non prevede agevolazioni per l'imposta di successione: non ci si può basare su quella norma per chiedere esenzioni/sconti dell'imposta di successione senza specifica previsione normativa.
- Se il dante causa aveva già usufruito dell'agevolazione in occasione di un acquisto precedente, l'erede non può automaticamente riattivare il beneficio salvo che sussista un nuovo, distinto titolo soggettivo (es. l'intenzione e la prova di ulteriori opere di recupero rientranti nel piano).
- Per ottenere il beneficio è necessario documentare al momento opportuno (registrazione o istanza) sia l'inserimento nel piano sia il ruolo soggettivo dell'acquirente/attuatore (es. convenzioni, titoli, patti, impegni) e non limitarsi alla sola certificazione urbanistica.
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