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Sentenza

Sentenza del 14/03/2022 n. 8154 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le eredi avevano chiesto il rimborso/agevolazione prevista dall'art. 5 della L. 22/4/1982 n. 168 (applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa) per terreni ricadenti in un Piano particolareggiato di recupero urbano; l'Ufficio aveva negato il beneficio ritenendo che la norma si riferisca ai trasferimenti a titolo oneroso in favore dei soggetti che attuano il recupero e non ai trasferimenti mortis causa. Le eredi avevano impugnato gli avvisi e il diniego, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'agevolazione è di stretta interpretazione, richiede sia il requisito oggettivo (inserimento nel piano di recupero) sia quello soggettivo (l'acquirente/cessionario sia il soggetto che attua il recupero) e che l'art. 5 non prevede alcuna agevolazione per l'imposta di successione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rigettando il ricorso originario delle contribuenti. La Corte ha ritenuto che le eredi non avessero provato il requisito soggettivo necessario (l'essere soggetti attuatori del piano di recupero o l'intenzione/obbligo di realizzare ulteriori opere rientranti nel piano) e ha sottolineato che l'agevolazione è di stretta interpretazione e non si estende automaticamente ai trasferimenti mortis causa né comporta esenzione dall'imposta di successione (che l'art. 5 non prevede). Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5

    Prevede l'applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili compresi nei piani di recupero nei confronti dei soggetti che attuano il recupero; la Corte interpreta la norma come subordinata a un doppio requisito (oggettivo e soggettivo) e di stretta interpretazione, non estendendola automaticamente ai trasferimenti mortis causa e non riconoscendo con essa alcuna agevolazione per l'imposta di successione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 1

    Tariffa Allegata, Parte Prima, art. 1

    Rilevante per la determinazione delle imposte di registro e correlate; la Corte richiama la normativa tariffaria in tema di applicazione delle imposte in misura fissa quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla L. n.168/1982.

  • Legge 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss.

    Definisce i piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata convenzionata); la Corte richiede che l'immobile sia effettivamente inserito in tali piani quale requisito oggettivo per l'agevolazione.

  • Disposizioni di attuazione del Codice Civile, art. 14

    Richiama il principio secondo cui le norme derogatorie o agevolative vanno interpretate restrittivamente; la Corte applica questo principio in tema di agevolazioni fiscali.

  • Testo unico imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), art. 76

    Richiama termini e condizioni connesse all'attuazione e alla disciplina delle agevolazioni connesse ai piani di recupero; la Corte fa riferimento al termine triennale e alla necessità che l'intento attuativo sia documentato e rilevabile.

Massime di principio

  • L'agevolazione dell'art. 5 L. n.168/1982 richiede due requisiti cumulativi: 1) il bene deve essere inserito in un piano di recupero (requisito oggettivo); 2) l'acquirente deve essere soggetto attuatore del recupero (requisito soggettivo). Entrambi devono risultare al momento della registrazione.
  • Le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente: non si estendono automaticamente a fattispecie non espressamente previste dalla norma.
  • Il trasferimento mortis causa non soddisfa di per sé il requisito soggettivo; l'erede deve provare di essere soggetto attuatore del piano o di avere l'intenzione/obbligo di realizzare opere di recupero ulteriori e rientranti nel piano per poter ottenere l'agevolazione.
  • L'art. 5 non prevede agevolazioni per l'imposta di successione: non ci si può basare su quella norma per chiedere esenzioni/sconti dell'imposta di successione senza specifica previsione normativa.
  • Se il dante causa aveva già usufruito dell'agevolazione in occasione di un acquisto precedente, l'erede non può automaticamente riattivare il beneficio salvo che sussista un nuovo, distinto titolo soggettivo (es. l'intenzione e la prova di ulteriori opere di recupero rientranti nel piano).
  • Per ottenere il beneficio è necessario documentare al momento opportuno (registrazione o istanza) sia l'inserimento nel piano sia il ruolo soggettivo dell'acquirente/attuatore (es. convenzioni, titoli, patti, impegni) e non limitarsi alla sola certificazione urbanistica.

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