Cassazione Civile, Ordinanza n. 11721/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per l'impianto di riscaldamento e la manutenzione straordinaria di una palestra scolastica, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese poi confluito in una società consortile. Dopo la costituzione della consortile, una delle imprese consorziate fu dichiarata fallita. La consortile e il titolare dell'altra impresa agirono per il pagamento di riserve e somme dovute dall'amministrazione, anche per conto della società fallita, sulla base di una procura del 2005. I primi quattro motivi di ricorso contestavano la decisione di merito che aveva negato la legittimazione della consortile ad agire per conto della fallita, ritenendo cessata la procura per effetto del fallimento: si deduceva, rispettivamente, l'erronea applicazione della disciplina fallimentare sul mandato, la sussistenza di un mandato in rem propriam e/o irrevocabile, l'omessa pronuncia sulla dedotta irrevocabilità e la motivazione apparente sul punto. Il quinto motivo riguardava gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sostenendo che la disciplina si applicasse anche agli appalti pubblici conclusi nel 2002. Il sesto motivo censurava il difetto di giurisdizione sulla riserva n. 2 relativa alla revisione/aumento prezzi dei materiali, sostenendo che si trattasse di diritto dell'appaltatore e non di mera questione discrezionale dell'amministrazione. Nel corso del giudizio di legittimità la consortile e la curatela del fallimento hanno transatto la lite limitatamente ai primi quattro motivi, chiedendo la cessazione della materia del contendere; la ricorrente ha mantenuto interesse sui motivi quinto e sesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la ricorrente e la curatela del fallimento della consorziata fallita, con riguardo ai primi quattro motivi, in conseguenza della transazione autorizzata intervenuta tra le parti, e ha compensato le spese tra loro come da accordi. Sul quinto motivo ha accolto il ricorso, affermando che il d.lgs. 231/2002, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis, si estende anche ai contratti di appalto con pubbliche amministrazioni, poiché l'appalto rientra nella nozione di transazione commerciale avente ad oggetto una prestazione di servizi contro prezzo. Sul sesto motivo ha invece respinto il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito sul difetto di giurisdizione in mancanza di un previo riconoscimento della pretesa da parte dell'amministrazione e osservando che, per le controversie anteriori alla disciplina di devoluzione esclusiva al giudice amministrativo, la revisione prezzi appartiene alla giurisdizione amministrativa quando manchi tale riconoscimento. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle di legittimità nei rapporti tra ricorrente e Città metropolitana.
Norme richiamate
La ricorrente sosteneva che la norma, ratione temporis applicabile, non comportasse lo scioglimento del mandato per effetto del fallimento del mandante; la Corte ha preso atto della transazione sui motivi relativi a tale questione senza decidere nel merito.
Richiamato per sostenere la configurabilità di un mandato nell'interesse del mandatario o del terzo, non estinguibile per fallimento del mandante.
art. 96 R.D. n. 554/1999
Evocato quale supporto della tesi sul rapporto tra procura e appalto pubblico, ma la questione è stata poi definita transattivamente nei rapporti con la curatela.
Invocato per dedotta omessa pronuncia sulla questione del mandato irrevocabile.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere che la deduzione sul mandato irrevocabile non fosse una nuova eccezione ma mera esplicitazione difensiva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione ritenuta apparente sul tema della legittimazione e dell'irrevocabilità del mandato.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
artt. 2, 4, 5, 11, D.lgs. 231/2002
La Corte ha affermato che la disciplina sugli interessi moratori si applica anche agli appalti pubblici, perché l'appalto rientra nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni.
La Corte ha valorizzato l'interpretazione secondo cui la norma di interpretazione autentica conferma l'applicabilità del D.lgs. 231/2002 ai contratti pubblici di appalto, non limitandola ai soli rapporti successivi al 1 gennaio 2013.
Inteso nel senso che le "transazioni commerciali" comprendono i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi contro prezzo, incluso l'appalto.
art. 2 e 3 Direttiva 2000/35/CE
Richiamati come base eurounitaria della disciplina contro i ritardi di pagamento, applicabile anche agli appalti pubblici.
Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e di giurisdizione.
artt. 253 e 244, comma 3, D.lgs. 163/2006
La Corte ha ritenuto infondato il motivo che invocava le disposizioni transitorie per escludere la giurisdizione amministrativa sulla revisione prezzi.
art. 26, comma 4-bis, L. 109/1994
La ricorrente lo ha invocato per sostenere l'esistenza di un diritto alla compensazione del prezzo dei materiali; la Corte ha però confermato il criterio giurisdizionale fondato sul previo riconoscimento della pretesa da parte della P.A.
Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte per delimitare la devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle questioni di revisione/adeguamento del prezzo negli appalti pubblici.
La Corte lo richiama per ribadire che l'appalto è compatibile con la nozione di prestazione di servizi rilevante ai fini del D.lgs. 231/2002.
Massime di principio
- La disciplina sugli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 si applica anche ai contratti di appalto conclusi con pubbliche amministrazioni, poiché l'appalto integra una transazione commerciale avente ad oggetto una prestazione di servizi contro prezzo.
- Ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2002 non è decisivo il nomen iuris del contratto, ma la sua sostanza economico-funzionale: rientrano nella nozione di transazione commerciale tutti i contratti tra imprese o tra impresa e P.A. che prevedano la prestazione di servizi o la consegna di beni contro corrispettivo.
- Nelle controversie sulla revisione prezzi degli appalti pubblici, la giurisdizione dipende dall'esistenza di un previo riconoscimento, espresso o implicito, del diritto dell'appaltatore da parte dell'amministrazione: in mancanza di tale riconoscimento, la controversia resta devoluta al giudice amministrativo secondo l'assetto normativo e giurisprudenziale richiamato.
- La sola sentenza amministrativa che annulli un diniego di revisione prezzi non basta, di per sé, a fondare il diritto dell'appaltatore in sede ordinaria se occorre ancora un successivo atto della P.A. che riconosca la pretesa.
- La transazione intervenuta tra alcune parti del giudizio di legittimità determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai rapporti definiti dall'accordo, con compensazione delle spese secondo quanto pattuito.
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