Cassazione Penale, Sentenza n. 40971/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la condanna di Correro per bancarotta impropria da operazioni dolose (contestata anche in via alternativa). L'imputazione centrale era di aver sottoscritto o dichiarato la sottoscrizione di un aumento di capitale per circa 800.000 euro e di un sovrapprezzo di oltre 4 milioni, somme mai versate ma utilizzate nelle relazioni con banche, fornitori e clienti, determinando un aumento dell'esposizione debitoria e ritardando iniziative a tutela della continuità aziendale, contribuendo così al fallimento. Il ricorrente deduceva: mancata dimostrazione del nesso causale tra il mancato versamento e il dissesto (situazione di crisi già preesistente); nullità della delibera di aumento di capitale per falsa rappresentazione patrimoniale; errata qualificazione come amministratore di fatto (era solo direttore finanziario); vizio di motivazione della sentenza di primo grado in abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente a censurare l'insufficiente motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra le condotte contestate (la mancata sottoscrizione/versamento dell'aumento di capitale e l'uso di tale proposito nelle relazioni esterne) e il fallimento o l'aggravamento del dissesto. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia. Invece sono state ritenute infondate o inammissibili altre censure: la qualificazione di Correro come amministratore di fatto è stata considerata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e dunque non sindacabile in sede di legittimità; alcune doglianze relative alla sentenza abbreviata e altri profili sono state assorbite o respinte.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 223 comma 2 n.1
Riferita alla bancarotta impropria per aver prodotto in bilancio dati non veri; richiamata come contestazione originaria alternativa. La Corte osserva che questa fattispecie attiene a condotte che falsano la situazione societaria.
Legge fallimentare - art. 223 comma 2 n.2
Applicata dalla Corte d'appello quale titolo di condanna: riguarda le operazioni dolose (abusi di gestione o infedeltà) che, pur non essendo azioni di distrazione diretta, possono mediante atti coordinati causare il dissesto. La Cassazione conferma che la norma è a forma libera e comprende modalità complesse di condotta societaria.
Citato in relazione alle contestazioni societarie alternative; richiamato quale norma civilistica collegata alla formazione e rappresentazione degli atti societari (nel testo la richiamata connessione è stata evocata dalla difesa).
Richiamato dalla difesa in relazione alle norme sulla responsabilità degli amministratori e sulle delibere sociali; la Corte ha però rilevato che la delibera di aumento di capitale non era impugnata e formalmente valida.
Citato nella stessa cornice delle questioni societarie connesse alla convocazione e validità delle delibere assembleari; la Corte ha osservato l'assenza di impugnazione della delibera.
Riferito dalla difesa nella contestazione della qualifica di amministratore di fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione di fatto sulla base degli elementi probatori.
Codice di procedura penale - art. 546
Richiamato nella critica alla motivazione resa dal GUP in sede di giudizio abbreviato; la Corte d'appello aveva ritenuto la sentenza di primo grado conoscibile e non viziata, e la Cassazione ha assorbito tale censura nel complesso esame.
Disposizioni di attuazione cpp - art. 173
Citato nel testo procedurale per i limiti dell'enunciazione dei motivi di ricorso; indica le restrizioni alla riedizione delle censure in Cassazione.
Massime di principio
- Per la responsabilità penale ex art. 223 L.F. rileva il nesso di causalità materiale tra la condotta e il dissesto: non è sufficiente la mera apparenza di ricapitalizzazione se non è dimostrato che ha prodotto un concreto effetto pregiudizievole o ha aggravato il dissesto.
- Il fatto che una crisi patrimoniale sia preesistente non esclude automaticamente la responsabilità di chi compie condotte dolose che aggravano la situazione; però la motivazione del giudice deve esplicitare come quelle condotte abbiano inciso sul dissesto.
- La delibera societaria formalmente valida e non impugnata conserva efficacia processuale: la nullità di una delibera va provata e, in assenza di impugnazione, il giudice penale non può automaticamente annullarne gli effetti senza adeguata istruttoria.
- La qualificazione di amministratore di fatto può essere riconosciuta sulla base di elementi fattuali (gestione continuativa di rapporti con banche e creditori, interventi decisionali anche dopo dimissioni formali); la sua valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente rivedibile in cassazione salvo vizi logico-giuridici.
- In sede di legittimità non è consentita una semplice riconsiderazione delle prove: l'annullamento è possibile quando la motivazione del giudice di merito sia carente sul punto essenziale (ad esempio mancanza di analisi del nesso causale).
- Se si sospetta la falsità o inattendibilità dei bilanci, è essenziale descrivere e dimostrare il meccanismo con cui la falsa rappresentazione ha influito sulle scelte dei terzi e sull'andamento patrimoniale dell'impresa per fondare un'accusa di operazioni dolose.
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