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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22173/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta proporzionale di registro sulla base di una sentenza civile di primo grado che aveva condannato il ricorrente, in solido con altri soggetti, al risarcimento del danno in favore della curatela di una società fallita, nell'ambito di un'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci. Il contribuente ha impugnato la decisione della commissione tributaria regionale deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per mancata comunicazione della data di udienza al difensore, in violazione dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24 Cost.; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione, poiché si limitava a richiamare gli estremi della sentenza civile, senza allegarla e senza indicare compiutamente i presupposti materiali e giuridici della pretesa. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso, da documentazione non contestata, che la sentenza civile posta a base dell'imposizione era stata riformata in appello nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria, che il successivo giudizio di cassazione era stato estinto e che la decisione di appello era divenuta definitiva; inoltre, una successiva pronuncia tributaria aveva accolto l'impugnazione contro la cartella emessa sul medesimo presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbite o comunque non decisive le censure originarie, valorizzando la sopravvenienza di un giudicato esterno che ha eliminato il presupposto dell'imposta di registro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente, affermando che l'amministrazione finanziaria non poteva più pretendere il tributo sulla base della sentenza civile poi definitivamente riformata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione della formazione del giudicato esterno solo in pendenza del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3

    vengono richiamati come parametri del ricorso per cassazione per denunciare, rispettivamente, nullità processuali e violazione di legge.

  • art. 31, comma 4, d.lgs. 546/1992

    la sua violazione è stata dedotta per la mancata comunicazione della data di udienza al difensore nel processo tributario.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione alla lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza.

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato per contestare l'insufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione fondato sul solo richiamo alla sentenza civile.

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il divieto di nuovi documenti in cassazione non osta alla produzione di quelli che attestano la successiva formazione del giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se formato dopo la sentenza impugnata, perché incide sulla regola del caso concreto e mira a evitare giudicati contrastanti.
  • Il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione non si estende ai documenti che provano la successiva formazione del giudicato esterno, poiché essi attengono all'ammissibilità della decisione e alla stabilità delle situazioni giuridiche.
  • Quando il titolo posto a fondamento dell'imposizione viene definitivamente meno per effetto di un giudicato esterno sopravvenuto, viene meno anche il presupposto dell'imposta e l'amministrazione finanziaria non può più esigere il tributo sulla base di quel titolo.
  • La sopravvenienza di un giudicato esterno dirimente può assorbire le altre censure del ricorso e giustificare la decisione nel merito senza rinvio.
  • Le spese possono essere compensate quando la definizione della lite dipende da un fatto sopravvenuto verificatosi solo durante il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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