Cassazione Penale, Sentenza n. 45080/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e confermato la condanna per i reati di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, c.p.) e minaccia (art. 612, comma 2, c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contesta la riconducibilità del danneggiamento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (sostiene assenza di condotte violente o minacciose e che la finestra non sarebbe esposta alla pubblica fede, anche per la presenza costante delle persone offese); lamenta carenza di motivazione sul danno effettivamente cagionato (sostanzialmente esiguo), ritiene errata la conferma della responsabilità penale per i reati residui alla luce di lacune istruttorie, chiede il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, censura la ritenuta recidiva aggravata e solleva infine la questione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che i fatti integrano il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p., ritenendo che il danneggiamento avvenne in parti dell'edificio (appartamento e scale condominiali) in cui la cosa era comunque accessibile e priva di sorveglianza tale da escludere l'aggravante; ha inoltre rilevato che, per la natura minatoria della condotta e per la querela presentata, ricorre anche il primo comma dell'art. 635 (minaccia). Quanto alla minaccia (art. 612, comma 2), le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche e la Corte ha ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa; è stata esclusa l'applicabilità della causa di diminuzione per particolare tenuità o dell'art. 131-bis alla luce della reiterazione e dei precedenti dell'imputato. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione circa la recidiva aggravata che impedisce la prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis, e ha fissato il termine di prescrizione al 3 aprile 2025. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 1
Reato per cui l'imputato era stato assolto in appello; la Corte ha confermato l'assoluzione su questo capo.
codice penale, art. 635, comma 2
Danneggiamento aggravato per esposizione alla pubblica fede: la Corte ha ritenuto che l'aggravante possa sussistere anche per cose poste in luoghi privati se accessibili liberamente e privi di adeguata sorveglianza.
codice penale, art. 635, primo comma
La condotta, per la sua intrinseca valenza minatoria e la querela, integra anche il reato previsto dal primo comma (minaccia o collegata valenza intimidatoria), oltre all'aggravante.
codice penale, art. 612, comma 2
Minaccia aggravata: la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della gravità e reiterazione delle condotte.
Richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto respinta in presenza di pluralità di episodi, precedenti e propensione alla delinquere.
Circostanze attenuanti generiche: la loro prevalenza è stata esclusa perché ostacolata dalla recidiva aggravata ritenuta dai giudici di merito.
Richiamato in relazione al calcolo dei termini prescrizionali; la Corte ha indicato la data in cui maturerà la prescrizione.
Richiamato in relazione ai termini di prescrizione (calcolo e scadenza).
codice di procedura penale, art. 99, quarto comma
Norma richiamata per spiegare che la recidiva aggravata può impedire la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
codice di procedura penale, art. 616
Disposizione richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nel giudizio di cassazione.
giurisprudenza: Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020 (Di Stefano)
Precisa che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può operare anche per cose in luogo privato se accessibili liberamente e non sorvegliate continuativamente.
giurisprudenza: Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014 (Felici)
Conferma che la circostanza può sussistere per beni in luoghi privati aperti al pubblico o soggetti a sorveglianza solo saltuaria.
Massime di principio
- Il danneggiamento è aggravato dall'"esposizione alla pubblica fede" non in virtù della natura intrinseca del bene ma se la cosa si trova in un luogo accessibile liberamente e privo di sorveglianza; anche luoghi privati possono integrare l'aggravante se non adeguatamente protetti.
- La credibilità della vittima e la valutazione di fatto dei giudici di merito, adeguatamente motivate, sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione: i motivi confutativi generici sono inammissibili o infondati.
- La presenza di pluralità di episodi, precedenti penali e comportamenti abituali ostano all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e alla prevalenza delle attenuanti generiche.
- La recidiva aggravata può impedire la prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis; va valutata attentamente la storia criminale per stabilire l'eventuale ostatività.
- La prescrizione va calcolata secondo le specifiche norme (artt. 157 e 161 c.p. e con riferimento agli eventuali interruttivi); il contestato termine può ancora non essere maturato nonostante il tempo trascorso.
- In caso di cassazione infondata il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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