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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03717/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità dei motivi, rilevando la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p. e la conseguente inammissibilità ex art. 591, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a mesi 5 e giorni 10 di reclusione per cessione a terzi di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma senza articolare specifiche ragioni di diritto né concreti elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione: il ricorso si limitava, secondo la Corte, a una generica richiesta di annullamento, priva di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste; la mancanza di specificità rende i motivi generici e impedisce l'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi, quando comporti genericità dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 81, 110 c.p.

    Richiamati nel capo d'imputazione come basi della contestazione per il concorso e la continuazione nel reato di cessione di stupefacenti.

  • art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità.

  • art. 99, co. 4, c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione quale aggravante della recidiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: è insufficiente una richiesta meramente apodittica di annullamento della sentenza senza l'indicazione delle precise censure rivolte alla motivazione o alla decisione impugnata.
  • La genericità assoluta dei motivi integra violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p. e comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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