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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23299/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Ha dedotto: 1) violazione di legge processuale e vizi motivazionali sulla utilizzabilità delle dichiarazioni di una persona informata, assumendo che fossero state rese senza gli avvisi ex art. 63 c.p.p. e che la perquisizione fosse stata eseguita nelle forme dell'art. 4 l. n. 152/1975 senza richiesta di assistenza legale e senza convalida del pubblico ministero; 2) illogicità della motivazione nella valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità per ricettazione; 3) vizio motivazionale per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) illogicità della motivazione nella determinazione della pena base.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e già specificamente respinte con motivazione esaustiva e immune da vizi logici. In particolare, il primo motivo è stato anche ritenuto manifestamente infondato, poiché l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni ex art. 63, comma 2, c.p.p. richiede che vi fossero già specifici indizi di reità a carico del dichiarante; il mero coinvolgimento in vicende potenzialmente penalmente rilevanti non basta. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito perché mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, censura non proponibile in cassazione se la pena non risulti frutto di arbitrio o di illogicità manifesta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.p.

    "l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità"

    Le garanzie previste dalla norma e la conseguente inutilizzabilità assoluta operano solo se, al momento dell'audizione, esistevano già specifici indizi di reità a carico del dichiarante; non basta un generico coinvolgimento in fatti potenzialmente penalmente rilevanti.

  • art. 4 l. 152/1975

    Richiamato dal ricorrente per contestare la perquisizione; la Corte non sviluppa un autonomo principio sulla norma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze perché reiterative e già disattese in appello.

  • art. 648 c.p.

    È il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non rivaluta il merito della ricostruzione probatoria perché i motivi erano inammissibili.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa nei giudizi di merito in ragione del danno non modesto, del valore dei beni oggetto di ricettazione e delle modalità della condotta.

  • art. 648 c.p.

    La pena base è stata ritenuta proporzionata alle caratteristiche del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti; la censura sulla sua quantificazione è stata giudicata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre, senza specifiche censure di legittimità, questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione congrua e non illogica.
  • L'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da una persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata presuppone la presenza, già al momento dell'audizione, di precisi indizi di reità a suo carico; non è sufficiente che il dichiarante sia genericamente coinvolto in fatti astrattamente suscettibili di rilievo penale.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il danno arrecato, il valore dei beni coinvolti e le modalità concrete della condotta, quando tali elementi esprimano un disvalore non tenue.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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