Cassazione Civile, Ordinanza n. 23097/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale e concessionario)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2012, emesso da un raggruppamento temporaneo di imprese concessionario del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli. Il contribuente aveva contestato la pretesa tributaria dinanzi al giudice tributario, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso e l’appello. In cassazione è stato proposto un unico motivo, con denuncia di violazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell’art. 72 d.lgs. 507/1993, assumendo che il credito fosse prescritto e che non fosse idoneo ad interrompere il decorso del termine un avviso di pagamento notificato in precedenza. Il Comune ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva per inammissibilità del ricorso originario nei suoi confronti. La Corte ha però rilevato che, in caso di affidamento in concessione dell’accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione sostanziale e processuale spetta al concessionario; ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla decadenza/prescrizione perché, per la continuità del possesso nel periodo d’imposta, il termine per l’accertamento non era spirato e, in ogni caso, l’avviso di pagamento notificato nel 2017 costituiva esercizio della potestà impositiva e rendeva il successivo avviso di accertamento una mera reiterazione dello stesso contenuto.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Comune di Napoli, dichiarando l’impossibilità di iniziare il giudizio nei suoi confronti per inammissibilità del ricorso originario. Quanto al raggruppamento concessionario, ha rigettato il ricorso per cassazione, ritenendo infondata la censura relativa alla pretesa estinzione del credito per decorso del termine. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le controparti e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Il termine decadenziale per l’accertamento va coordinato con il momento di insorgenza dell’obbligo dichiarativo TARSU; nel caso di occupazione o detenzione già in corso all’inizio del periodo d’imposta, la decadenza decorre dall’anno corrente.
art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di prescrizione/decadenza, ma la Corte ha ritenuto decisiva la disciplina dell’obbligo dichiarativo e il diverso momento di decorrenza del termine di accertamento.
art. 70, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
La disposizione va letta in modo letterale: distingue tra occupazione iniziata prima del 20 gennaio e occupazione iniziata successivamente, con diversa decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento.
art. 53, comma 5, lett. b), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Consente ai regolamenti comunali di affidare a soggetti privati iscritti all’albo l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate locali.
art. 11, comma 3, d.l. 30 dicembre 2009, n. 195
Nel testo applicabile ratione temporis per la Regione Campania, le società provinciali potevano agire anche quali soggetti preposti all’accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA, potendo avvalersi di ulteriori soggetti affidatari.
art. 13, commi 3 e 5-quater, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216
Ha novellato il quadro speciale campano, confermando la possibilità di affidamento delle funzioni di accertamento e riscossione nel periodo 2010-2012.
La cassazione senza rinvio è conseguenza dell’impossibilità di iniziare la causa nei confronti del Comune per difetto di legittimazione passiva del soggetto evocato originariamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, quando il Comune abbia affidato in concessione a soggetti terzi il servizio di accertamento e riscossione, la legittimazione sostanziale e processuale rispetto all’atto impositivo spetta al concessionario, che è il solo soggetto passivamente legittimato nel giudizio di impugnazione dell’atto.
- La disciplina dell’obbligo dichiarativo TARSU va interpretata letteralmente: il termine "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" non coincide sempre con il 20 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta, ma cambia a seconda che l’occupazione sia iniziata prima o dopo il 20 gennaio.
- Nel caso di occupazione o detenzione già in corso all’inizio del periodo d’imposta, il termine di decadenza per l’accertamento decorre dall’anno corrente; se invece l’occupazione inizia successivamente, il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo.
- Un atto denominato "avviso di pagamento" può comunque integrare esercizio della potestà impositiva e costituire atto impugnabile se contenga in modo completo e inequivoco la pretesa tributaria, i presupposti di fatto e le modalità di pagamento.
- Quando un successivo avviso di accertamento riproduca integralmente una pretesa già formalizzata in un precedente atto impositivo validamente notificato, esso può essere considerato mera reiterazione della stessa pretesa, con esclusione dell’effetto estintivo invocato dal contribuente.
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