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Sentenza

Sentenza del 28/02/2022 n. 6608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della CTR che, confermando in parte l'esito della CTP, aveva ritenuto corretto il rigetto dell'appello principale della concessionaria e parzialmente accolto l'appello incidentale dei contribuenti. In Cassazione deducevano: (1) violazione dell'art. 59 della L. n. 69/2009 e dell'art. 3 D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360 c.p.c., n. 4), per non aver la CTP e la CTR indicato il giudice competente dopo la declinatoria di giurisdizione sulle cartelle; (2) violazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) perché la CTR avrebbe compensato le spese con motivazione generica e non conforme alla disciplina applicabile ratione temporis, non tenendo conto dell'esito favorevole prevalente ai contribuenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 59 L. n. 69/2009 (principio tempus regit actum) ma ha affermato che la sua violazione non comporta nullità della sentenza né lesione del diritto di difesa, posto che la parte può denunciare il conflitto negativo di giurisdizione; inoltre, nel caso concreto le cartelle non indicate avevano ad oggetto infrazioni al Codice della strada rientranti nella giurisdizione ordinaria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (modifiche L. n. 263/2005), richiede soccombenza reciproca o altri giusti motivi espressamente indicati in motivazione per compensare le spese; nella fattispecie la CTR ha legittimamente ritenuto sussistente una soccombenza reciproca (rigetto dell'appello principale e accoglimento parziale dell'appello incidentale), giustificando la compensazione. Il ricorso è quindi rigettato; nulla di ulteriore sulle spese in Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69

    Il giudice che dichiara il difetto di giurisdizione deve indicare, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione; la disposizione si applica alle decisioni successive alla sua entrata in vigore, ma la sua violazione non determina nullità della sentenza né pregiudica il diritto di difesa.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Rinvio al rito e alle norme processuali civili nei giudizi tributari: art. 15 richiama l'applicazione di norme civili (quali artt. del c.p.c.) al processo tributario; art. 61 disciplina l'appello tributario.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), art. 92 c.p.c.

    Art. 360 individua i mezzi di impugnazione per Cassazione; art. 92, nella versione applicabile ratione temporis (modificata dalla L. n. 263/2005), consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o altri giusti motivi espressamente indicati in motivazione.

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 263

    art. 2, comma 1, lett. a) (modifica art. 92 c.p.c.)

    Ha introdotto la regola che la compensazione richiede soccombenza reciproca o altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione; applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 nel processo tributario.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato l'eventuale ulteriore versamento a carico del ricorrente in caso di mancato pagamento.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    Corte Cost. n. 77/2007; Cass. sez. 5 n. 7680/2012; Sez. un. 5681/2011; Cass. n. 22793/2015

    La giurisprudenza ha orientato l'interpretazione dell'art. 59 L. 69/2009 e confermato che l'omissione di indicazione del giudice competente non invalida la decisione; inoltre criteri sulla compensazione delle spese e applicabilità dell'art. 92 c.p.c. al processo tributario.

Massime di principio

  • La violazione della norma che impone al giudice di indicare il giudice competente (L. n. 69/2009, art. 59) non comporta automaticamente la nullità della decisione: la parte resta tutelata dalla possibilità di denunciare il conflitto negativo di giurisdizione.
  • Nel giudizio tributario si applica, per i procedimenti instaurati dopo il 1/3/2006, la disciplina modificata dell'art. 92 c.p.c.: la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca o altri giusti motivi espressamente indicati nella motivazione.
  • La soccombenza reciproca può sussistere anche quando vi è un'accoglimento parziale o articolato delle domande (accoglimento di alcuni capi e rigetto di altri); la mera prevalenza percentuale dell'accoglimento non esclude automaticamente la compensazione delle spese.
  • Principio tempus regit actum: le norme processuali entrate in vigore prima della decisione si applicano al processo, salvo diversa disciplina transitoria; occorre verificare la data di instaurazione e pronuncia del giudizio.
  • L'assenza di una sanzione espressa in una disposizione processuale rende meno probabile la sua ritenuta causa di nullità, specie se la tutela effettiva delle parti può essere garantita con altri rimedi procedurali.

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