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Sentenza

Sentenza del 28/02/2022 n. 254 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un sollecito di pagamento (prot. n. XXXX del 4.3.2019, notificato il 12.3.2019) relativo alla TARI per l'anno 2017 (importo € 9.321,00) relativo a un immobile adibito a ristorante in Pieve di Cento. La ricorrente contestava l'ammissibilità dell'atto e la sua legittimità sia per vizi procedurali (mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e mancato invio di un previo avviso bonario) sia per l'asserita inesistenza del presupposto impositivo (la società sosteneva di non detenere i locali). Il Comune rispondeva che il sollecito era stato emesso in relazione all'attività esercitata nei locali, che i dati camerali e il contratto di locazione d'azienda dimostravano l'uso dei locali e che il sollecito, privo di sanzioni e interessi, era congruo e conforme al procedimento previsto dal regolamento comunale.

La decisione

La Commissione ha riformato la decisione di primo grado: ha ritenuto ammissibile il ricorso (ossia il sollecito è impugnabile quando esplicita una pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali), ma ha respinto il ricorso nel merito. Il giudice ha ritenuto infondate le censure della società: la TARI ha come presupposto il possesso o la detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti, fatto che nel caso era dimostrato dall'esercizio dell'attività, dalla superficie dei locali e dalle risultanze (visure camerali e contratto di locazione d'azienda); non sussisteva obbligo di contraddittorio preventivo per la TARI (tributo non armonizzato) né obbligo normativo di invio di un avviso bonario diverso dal prospetto di liquidazione/sollecito previsto dal regolamento comunale. Di conseguenza è stata dichiarata la legittimità e fondatezza del sollecito impugnato e l'appellante è stata condannata alle spese (liquidate in € 300,00 più spese generali del 15%).

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma non preclude la possibilità di impugnare atti atipici che esplicitino una pretesa tributaria ben determinata; il sollecito può essere impugnato se contiene gli elementi essenziali della pretesa.

  • Legge 27/12/2013 n. 147 (art. 1, comma 641)

    Individua il presupposto della TARI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; la detenzione costituisce base imponibile per la tassa.

  • Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 5

    La norma disciplina l'invito a fornire chiarimenti in caso di incertezze sulla dichiarazione; il giudice ha ritenuto che tale ipotesi non è applicabile al caso concreto (non rilevavano incertezze dichiarative tali da imporre l'invito ex art. 6).

  • Regolamento comunale di Pieve di Cento (Delib. Cons. n. 51 del 10.7.2014), artt. 15 e 18

    Il regolamento prevede la compilazione di un prospetto di liquidazione e, in caso di mancato pagamento, l'invio di un sollecito di pagamento seguito, in mancanza di adempimento, da un formale atto di accertamento; il procedimento seguito dal Comune è conforme al regolamento.

Massime di principio

  • Un sollecito di pagamento può essere impugnato se dall'atto emergono elementi chiari e determinati della pretesa tributaria (importo, periodo, presupposto), anche se non è espressamente elencato tra gli atti tipici impugnabili dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • Per tributi 'non armonizzati' come la TARI non sussiste, di regola, un obbligo generale di contraddittorio preventivo; la mancanza di contraddittorio non invalida automaticamente l'atto salvo che la legge lo preveda espressamente o il danneggiato dimostri l'effettivo pregiudizio e le ragioni che avrebbe addotte.
  • La normativa statale e il regolamento comunale che disciplinano la TARI individuano il possesso/detenzione dei locali come presupposto: chi esercita un'attività in locali suscettibili di produrre rifiuti è normalmente considerato soggetto passivo, salvo prova contraria.
  • Se si contesta un sollecito/avviso bonario, è fondamentale produrre documentazione probatoria (es. titoli di godimento, cessioni, informazioni camerali, eventuali accordi) che dimostri l'assenza di detenzione o altra causa di esclusione; mere affermazioni non convincono il giudice.
  • Il Comune può inviare solleciti senza applicare sanzioni e successivamente procedere con un atto di accertamento formale; l'assenza di sanzioni nel sollecito non ne determina automaticamente l'irricevibilità o l'illegittimità.

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