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Sentenza

Sentenza del 28/02/2022 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accordi di separazione e pagamento delle spese di mutuo, dell'immobile, di canoni di locazione e di assegni periodici

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava la non dichiarazione e la conseguente tassazione degli importi versati dall'ex coniuge sul conto corrente cointestato per coprire le rate del mutuo e, per il 2015, le spese di riscaldamento e condominio dell'immobile in cui la contribuente e i figli abitavano. L'Ufficio sosteneva che tali versamenti costituiscono un contributo di mantenimento assimilabile ad assegni periodici e quindi concorrono alla formazione del reddito imponibile della ricorrente; la contribuente eccepiva che si trattava di pagamenti diretti delle spese dell'immobile (mutuo, condominio, riscaldamento) e che tali somme non sono da imputare a reddito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che le somme versate dall'ex coniuge per le rate del mutuo e per le spese dell'immobile occupato dalla moglie e dai figli non debbano essere imputate a reddito della contribuente per gli anni 2014 e 2015. È stato inoltre richiamato che gli assegni di mantenimento periodici invece concorrono alla formazione del reddito del percettore e devono essere dichiarati. Sulla base della mancata costituzione della contribuente in appello, le spese del grado sono compensate ("Nulla in punto spese").

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1 TUIR (deduzioni)

    Si ricorda che dal reddito complessivo sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusi quelli per i figli); la sentenza distingue tra assegni periodici (imponibili per il percettore) e pagamenti diretti delle spese dell'immobile che non concorrono al reddito della moglie.

  • Art. 50, comma 1, lett. i) DPR 917/86

    La giurisprudenza e la Commissione hanno richiamato la norma sui redditi assimilati a lavoro dipendente derivanti da provvedimenti di separazione, ma la CTR ha escluso che i versamenti per mutuo/condominio costituiscano reddito per la beneficiaria nella specifica fattispecie.

  • Cass. n. 13029/2013

    La Cassazione aveva assimilato ai mantenimenti anche i canoni di locazione dell'immobile abitato da moglie e figlio, ritenendoli contributo al mantenimento (deducibili in capo al soggetto che li sostiene, con effetti anche per il percettore). Tale pronuncia è richiamata come orientamento ma la CTR la distingue rispetto alla fattispecie concreta.

  • Cass. n. 5984/2021

    La Corte ha chiarito che il pagamento delle rate del mutuo, se previsto nell'accordo di separazione omologato e rispondente alla funzione di sostegno, può essere assimilato ad assegno di mantenimento: il soggetto che paga può dedurre tali esborsi dal proprio reddito. Tuttavia, ciò non implica automaticamente la tassazione in capo al percettore quando si tratta di pagamenti diretti delle spese dell'immobile occupato dalla moglie e dai figli.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E/2002

    La Circolare è stata prodotta dalla contribuente ma l'Ufficio osservava che la stessa riguardava la posizione del coniuge tenuto al pagamento (e non quella del beneficiario). La CTR ha ritenuto che la circolare non sovverta la fattispecie concreta.

Massime di principio

  • I pagamenti periodici erogati a titolo di assegno di mantenimento devono essere dichiarati dal percettore e concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  • I pagamenti diretti effettuati dal coniuge obbligato per le rate del mutuo e per le spese dell'immobile effettivamente occupato dalla moglie e dai figli sono, di norma, considerati come copertura di spese e non devono essere imputati a reddito della beneficiaria, soprattutto se si tratta di spese inerenti l'abitazione data in uso.
  • Per il soggetto che effettua i pagamenti (obbligato), le somme corrisposte per mutuo/spese dell'immobile possono essere deducibili se previste nell'accordo di separazione omologato e funzionali al mantenimento: occorre documentare chiaramente la natura dell'obbligo e la destinazione del pagamento.
  • È preferibile che i pagamenti avvengano da conti personali del soggetto obbligato e siano esplicitamente previsti e documentati nell'accordo di separazione/divorzio (omologa), per evitare contestazioni fiscali sulla natura dei versamenti quando transitano per conti cointestati.
  • In caso di dubbio, il beneficiario dovrebbe dichiarare gli effettivi assegni periodici percepiti e conservare documentazione che distingua le somme versate a titolo di mantenimento da quelle destinate al pagamento diretto di spese (mutuo, condominio, riscaldamento) dell'immobile.

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