Sentenza del 28/02/2022 n. 745 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo pec - Sottoscrizione con firma digitale - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento eseguita tramite PEC, per assenza di sottoscrizione digitale del documento informatico allegato; il ricorrente sosteneva che la mera trasmissione via PEC non fosse sufficiente a garantire autenticità, integrità e non ripudio del documento notificato
La decisione
il giudice ha ritenuto che, ai fini della validità della notifica via PEC della cartella esattoriale, è necessario che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente; il formato del file (.p7m o .pdf) è irrilevante purché la firma digitale conferisca autenticità, integrità e non ripudio. Conseguentemente la notifica priva di firma digitale è stata considerata invalida e la prospettazione dell'atto impugnato è stata favorevole al ricorrente
Norme richiamate
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005)
la disciplina del documento informatico e della firma elettronica qualifica la firma digitale come strumento che attribuisce al documento informatico gli effetti giuridici necessari (autenticità, integrità, non ripudio) equiparabili al documento cartaceo sottoscritto
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
fornisce il quadro europeo sul valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e sui requisiti di validità, interoperabilità e non ripudio
Linee guida/discipline tecniche nazionali (es. AgID) e normativa sulle notifiche via PEC
le regole tecniche e le disposizioni sulla PEC stabiliscono le modalità tecniche e i requisiti di valore probatorio della notifica; la ricevuta di PEC attesta l'invio/avvenuta ricezione ma non sostituisce la sottoscrizione digitale del documento notificato quando questa è necessaria per garantirne la validità
Massime di principio
- Per la validità di una notifica via PEC di un atto avente effetti sostanziali (es. cartella di pagamento) è necessario che il documento informatico notificato sia sottoscritto digitalmente; il formato (.p7m o .pdf) è irrilevante se la firma è effettivamente apposta e verificabile
- La ricevuta di consegna PEC prova invio e ricezione ma non l'integrità e l'autenticità del contenuto allegato; pertanto la sola PEC senza documento firmato può non essere sufficiente a produrre gli effetti giuridici desiderati
- La firma digitale deve essere verificabile (idealmente firma qualificata/ai sensi di eIDAS) per garantire non ripudio: gli interessati dovrebbero controllare la validità tecnico-criptografica della firma sull'allegato
- Le pubbliche amministrazioni e gli enti di riscossione devono allegare documenti sottoscritti digitalmente quando il valore giuridico dell'atto lo richiede; in assenza di firma valida il destinatario può opporre l'invalidità della notifica
- In caso di notifica dubbia, conservare integralmente la PEC (testo, allegati e ricevute) e far verificare la firma digitale; in molti casi è opportuno impugnare tempestivamente per preservare i termini
- Eventuali sanatorie: in alcune situazioni l'amministrazione potrebbe ripetere la notifica con documento correttamente sottoscritto; tuttavia non si deve contare su rimedi successivi senza agire per tutelare i propri termini processuali
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