Sentenza del 28/02/2022 n. 743 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione - Cartella di pagamento - Cessione di azienda - Responsabilità solidale del cessionario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la cessionaria ha contestato la legittimità della cartella di pagamento relativa alla TARI riferita a violazioni commesse dalla cedente prima della cessione d'azienda, sostenendo di non essere responsabile per tali posizioni.
La decisione
la sentenza ha ritenuto legittima la cartella notificata alla cessionaria: ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 472/1997 la cessionaria è tenuta in responsabilità solidale per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due anni precedenti, nonché per le somme già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore alla cessione. Di conseguenza il ricorso della cessionaria è stato respinto e la cartella confermata nei confronti della stessa.
Norme richiamate
art. 14 D.lgs. n. 472/1997
la norma stabilisce la responsabilità solidale del cessionario per imposte e sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti; include inoltre le somme già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se relative a violazioni anteriori alla cessione.
Massime di principio
- Chi acquista un'azienda può essere chiamato in responsabilità per tributi e sanzioni riferiti a violazioni commesse dall'azienda ceduta nell'anno della cessione e nei due anni precedenti: è quindi essenziale effettuare una due diligence fiscale prima dell'acquisto.
- La responsabilità del cessionario comprende anche le somme già iscritte a ruolo o contestate nel periodo rilevante, anche se la violazione materiale è anteriore alla cessione: non basta che la violazione sia antecedente, conta la data di irrogazione/contestazione.
- In caso di notifica di cartelle rivolte al cessionario, il rimedio principale è procedere all'impugnazione specificando i motivi di illegittimità o le eventuali cause di esclusione della responsabilità; tuttavia, l'art. 14 rende l'impugnazione difficilmente vincente salvo errori formali o di fatto nell'accertamento.
- È prudente prevedere, nei contratti di cessione, garanzie, indennità o il vincolo di price adjustment per coprire eventuali passività tributarie pregresse non visibili in sede di due diligence.
- Il cessionario che paga può esercitare azione di regresso verso il cedente per ottenere il rimborso delle somme pagate a titolo di responsabilità solidale, salvo diversa pattuizione contrattuale.
- Per i tributi locali come la TARI, prima di procedere con acquisizioni è consigliabile richiedere al venditore l'attestazione dello stato debitorio o verificare presso il Comune/ufficio tributi l'esistenza di cartelle o posizioni pendenti.
Testo integrale
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