Cassazione Penale, Ordinanza n. 38094/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di guida in stato di ebbrezza, per un fatto commesso il 17/6/2022. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo l'inaffidabilità dell'alcoltest perché eseguito con etilometro che, per lungo tempo, non sarebbe stato sottoposto ai controlli periodici previsti; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria ha ribadito i motivi e, in subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'onere della prova relativo al cattivo funzionamento dell'etilometro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, mentre alla difesa compete solo un onere di allegazione idonea a contestarne l'affidabilità. Nel caso concreto, la sentenza di merito aveva accertato che l'etilometro era stato sottoposto a controllo periodico il 2/3/2022, quindi in un periodo temporalmente valido rispetto al test del 17/6/2022, e che non vi erano elementi per dubitare dell'attendibilità del risultato. Il motivo sul 131-bis è stato ritenuto infondato, perché la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità valorizzando l'elevato tasso alcolemico e il pericolo per gli utenti della strada. La questione di legittimità costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata, poiché non vi sarebbe inversione dell'onere della prova: la prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche grava sull'accusa, mentre alla difesa spetta un onere di allegazione in caso di contestazione del funzionamento dell'apparecchio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice contestata per la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'elevato disvalore oggettivo della condotta, del tasso alcolemico elevato e del pericolo per gli utenti della strada.
Non citato espressamente nel testo, non determinabile.
Massime di principio
- In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, sicché la difesa che contesti l'attendibilità dell'accertamento deve indicare specifiche e idonee allegazioni a sostegno dell'asserita invalidità.
- La prova dell'omologazione dell'etilometro e dell'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio grava sull'accusa; non si verifica un'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, al quale spetta però un onere di allegazione se deduce il cattivo funzionamento dello strumento.
- La contestazione dell'inaffidabilità dell'etilometro non è sufficiente se la sentenza di merito accerta che l'apparecchio era stato sottoposto a regolare revisione prima dell'accertamento e che tale revisione era valida al momento del test.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione immune da vizi logici quando la condotta presenti un elevato disvalore oggettivo e abbia posto in pericolo beni giuridici di terzi, come la sicurezza degli utenti della strada.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in modo logicamente coerente.
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