Cassazione Civile, Ordinanza n. 20152/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione stipulato nel 2006 tra una società di viaggi e la controparte contrattuale. La società associata aveva agito in giudizio chiedendo l’accertamento della risoluzione del rapporto per legittimo esercizio del recesso, la restituzione di cauzione e conguagli, il pagamento di un’indennità contrattuale e il risarcimento dei danni. La controparte aveva resistito, proponendo anche domande riconvenzionali per ritenere la cauzione e ottenere ulteriori somme per sospesi contabili, saldo negativo di gestione, incassi non versati e penale contrattuale. In appello la decisione di primo grado è stata riformata in parte: è stato riconosciuto il diritto della resistente a trattenere la cauzione e a non corrispondere l’indennità contrattuale, con aumento del credito riconosciuto alla resistente. Gli ex soci amministratori della società attrice, già cancellata dal registro imprese, hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) difetto di prova dei poteri rappresentativi e della procura della difesa avversaria; 2) nullità del patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c.; 3) incapacità a testimoniare di due testi ex art. 246 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per la prova della violazione del patto e della penale; 5) e 6) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per l’utilizzo di documenti asseritamente inesistenti e per la mancata contestazione di alcuni crediti; 7) errata interpretazione delle clausole sulla cauzione e sull’indennità contrattuale; 8) erronea applicazione dell’art. 1218 c.c. per non avere escluso l’inadempimento a causa di un furto di somme incassate dai clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: ha escluso il difetto di rappresentanza processuale della resistente e comunque ha valorizzato il principio di sanatoria del vizio di procura; ha confermato la validità del patto di non concorrenza, ritenendolo sufficientemente determinato nell’oggetto e limitato nel tempo, nonché compatibile con l’art. 2596 c.c.; ha dichiarato inammissibile la censura sulla capacità testimoniale perché mancava la decisività e perché l’interesse prospettato era solo di fatto; ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie perché miravano a un riesame del merito; ha dichiarato non specifiche le censure sui documenti e sulla non contestazione; ha reputato inammissibile la critica all’interpretazione del contratto perché non sviluppata secondo i canoni ermeneutici e comunque non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata; infine ha respinto la censura sull’inadempimento relativo al furto, osservando che l’obbligazione aveva ad oggetto denaro fungibile e dunque non era configurabile impossibilità sopravvenuta della prestazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in tema di rappresentanza processuale della controparte; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Usato in comparazione per chiarire che l'interesse a partecipare al giudizio richiesto per l'incapacità del teste deve essere attuale e concreto, non di mero fatto.
La procura generale alle liti, se rilasciata dall'organo societario abilitato, è atto dell'ente e resta valida fino a revoca, indipendentemente dalle vicende dell'organo che l'ha conferita.
In caso di difetto o irregolarità della procura, il giudice deve invitare la parte a regolarizzare; la produzione del documento mancante sana ex tunc la costituzione.
Richiamato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sul dovere del giudice di promuovere la sanatoria del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.
L'incapacità a testimoniare richiede un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso; non basta un interesse di mero fatto o un possibile riflesso su future azioni.
Il divieto di concorrenza è valido se limitato nell'oggetto o nella zona e nel tempo; la disciplina non si applica automaticamente a clausole inserite in un rapporto contrattuale più ampio per regolare correttezza e buona fede.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente il principio di disponibilità delle prove; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione delle prove; non è deducibile per chiedere una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti il convincimento tratto dalle prove.
Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente come il giudice si sia discostato dai criteri legali; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
Come per l'art. 1362 c.c., la censura deve investire specificamente il metodo interpretativo seguito dal giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti per negare l'inadempimento; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché la prestazione era pecuniaria e il denaro è bene fungibile.
L'impossibilità estintiva dell'obbligazione è assoluta e oggettiva; non opera per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La procura alle liti conferita da un organo societario abilitato permane efficace per l'ente finché non sia revocata, anche se l'organo che l'ha rilasciata cessi dalla carica; l'eventuale vizio di rappresentanza o di produzione documentale è normalmente sanabile dal giudice ex art. 182 c.p.c.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. presuppone un interesse giuridico, personale, attuale e concreto nel rapporto controverso; non basta un interesse di mero fatto o il possibile riflesso su future azioni.
- Il divieto di concorrenza inserito in un contratto può essere valido anche se riferito a un intero territorio nazionale, purché sia comunque limitato alternativamente nell'oggetto o nella zona e sia temporalmente circoscritto; la disciplina dell'art. 2596 c.c. non si applica in modo meccanico a tutte le clausole di non concorrenza inserite in rapporti contrattuali complessi.
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla valutazione delle prove, sulla non contestazione o sull'onere della prova sono inammissibili se mirano soltanto a ottenere una nuova lettura del merito; la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c./c.p.c. è deducibile solo nei ristretti casi di regola di giudizio effettivamente disapplicata.
- La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione specifica del criterio ermeneutico violato e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
- L'impossibilità sopravvenuta estintiva non è configurabile per obbligazioni pecuniarie, perché il denaro è bene fungibile e vale il principio genus numquam perit.
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