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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21786/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo contro il decreto con cui era stato ammesso solo in parte il proprio credito professionale: una somma era stata riconosciuta a titolo di compenso, mentre era stata esclusa una quota riferita all’attività svolta per una istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento, ritenuta dal giudice delegato non ammissibile e inutile. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione osservando che, per il credito non ammesso, la documentazione prodotta non dimostrava adeguatamente il conferimento dell’incarico, mancando la procura o un accordo con il cliente; inoltre, la documentazione integrativa richiamata dal curatore non era stata prodotta nella fase di opposizione né poteva essere acquisita d’ufficio perché non menzionata nel verbale dello stato passivo. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, con il primo motivo, violazione di varie norme processuali e sostanziali sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente negato l’ammissione basandosi sull’asserita inutilità della prestazione e su una motivazione apparente o perplessa, nonché che il servizio era stato svolto con diligenza e che non vi era prova di fatti estintivi o impeditivi del credito; con il secondo motivo lamentava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata sull’esclusione del privilegio richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nella sostanza, mirava a un riesame del merito sulla sussistenza del mandato opponibile alla massa dei creditori e, comunque, non colpiva la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sulla mancata prova del conferimento dell’incarico professionale e della procura ad litem per le attività fatturate. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, osservando che la Corte d’appello aveva effettivamente pronunciato sul punto rilevante, cioè sulla mancata prova dell’incarico professionale, e non su una valutazione di utilità della prestazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il fallimento non si era costituito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito professionale deve essere sorretto da prova adeguata del conferimento dell’incarico e delle attività svolte; in difetto di tale prova, l’ammissione può essere negata anche senza entrare nel merito dell’utilità concreta della prestazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere un riesame del fatto e delle risultanze probatorie.
  • Un motivo di ricorso non è ammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare argomentazioni non decisive o profili non posti a fondamento della decisione.
  • La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato il punto sostanziale rilevante, ancorché con una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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