Cassazione Civile, Ordinanza n. 21786/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo contro il decreto con cui era stato ammesso solo in parte il proprio credito professionale: una somma era stata riconosciuta a titolo di compenso, mentre era stata esclusa una quota riferita all’attività svolta per una istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento, ritenuta dal giudice delegato non ammissibile e inutile. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione osservando che, per il credito non ammesso, la documentazione prodotta non dimostrava adeguatamente il conferimento dell’incarico, mancando la procura o un accordo con il cliente; inoltre, la documentazione integrativa richiamata dal curatore non era stata prodotta nella fase di opposizione né poteva essere acquisita d’ufficio perché non menzionata nel verbale dello stato passivo. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, con il primo motivo, violazione di varie norme processuali e sostanziali sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente negato l’ammissione basandosi sull’asserita inutilità della prestazione e su una motivazione apparente o perplessa, nonché che il servizio era stato svolto con diligenza e che non vi era prova di fatti estintivi o impeditivi del credito; con il secondo motivo lamentava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata sull’esclusione del privilegio richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nella sostanza, mirava a un riesame del merito sulla sussistenza del mandato opponibile alla massa dei creditori e, comunque, non colpiva la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sulla mancata prova del conferimento dell’incarico professionale e della procura ad litem per le attività fatturate. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, osservando che la Corte d’appello aveva effettivamente pronunciato sul punto rilevante, cioè sulla mancata prova dell’incarico professionale, e non su una valutazione di utilità della prestazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il fallimento non si era costituito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato nel motivo come parametro della censura motivazionale
richiamato nel motivo come parametro processuale
richiamato nel motivo come parametro motivazionale
art. 95 l.f.
richiamato nel motivo in tema di ammissione al passivo
richiamato nel motivo in tema di privilegio professionale
art. 15, comma 9, L. n. 3/2012
menzionato come riferimento alla documentazione relativa all’istanza di nomina dell’organismo di composizione della crisi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito professionale deve essere sorretto da prova adeguata del conferimento dell’incarico e delle attività svolte; in difetto di tale prova, l’ammissione può essere negata anche senza entrare nel merito dell’utilità concreta della prestazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere un riesame del fatto e delle risultanze probatorie.
- Un motivo di ricorso non è ammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare argomentazioni non decisive o profili non posti a fondamento della decisione.
- La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato il punto sostanziale rilevante, ancorché con una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →