Cassazione Civile, Ordinanza n. 14946/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da una operazione di cessione di crediti sanitari maturati da una struttura privata verso l’ASL per prestazioni rese a assistiti del SSN. La cedente aveva affidato i crediti a una società di factoring, con appendici integrative nelle quali erano previste anticipazione finanziaria, commissioni, interessi passivi e una clausola secondo cui la società di factoring avrebbe potuto trattenere, in compensazione, gli interessi di mora maturati dopo la cessione in caso di mancato pagamento delle somme dovute dalla cedente. In seguito la società di factoring, insieme alla banca finanziatrice e alla Regione, aderì a una transazione relativa ai crediti ceduti, chiudendo le fatture con pagamento di un indennizzo e rinuncia agli interessi di mora maturati fino a quel momento. La cedente sostenne che gli interessi di mora successivi alla cessione le spettassero integralmente e che non potessero essere oggetto di rinuncia da parte di soggetti privi di potere dispositivo; in subordine chiese il risarcimento del danno per inadempimento e responsabilità aquiliana. In cassazione articolò otto motivi: ultrapetizione per richiamo dell’art. 1263 c.c.; violazione dei criteri di interpretazione contrattuale; omesso esame di un documento decisivo; violazione dell’art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove; errore di sussunzione e qualificazione del rapporto come factoring con obbligo di retrocessione solo degli interessi effettivamente recuperati; nullità della motivazione per asserita illogicità; violazione delle norme sulla inefficacia del negozio per difetto di titolarità dei diritti disposti e sulla spettanza del credito alla cedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando l’impostazione della Corte d’appello secondo cui l’operazione era riconducibile a un factoring con cessione del credito, nel quale gli interessi moratori successivi alla cessione non erano automaticamente e integralmente dovuti alla cedente, ma dovevano essere retrocessi nei limiti di quanto effettivamente recuperato, in coerenza con il complessivo equilibrio contrattuale e con la disciplina pattizia risultante dalle appendici integrative. La Corte ha inoltre escluso vizi di ultrapetizione, violazioni dell’art. 116 c.p.c., omesso esame decisivo e motivazione apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nella cessione del credito gli accessori seguono il credito salvo patto contrario; nel caso concreto non è stata ravvisata una deroga idonea a escludere tale regola di base nei termini prospettati dalla ricorrente.
La censura di violazione dei canoni ermeneutici è stata respinta perché non erano stati specificamente indicati i criteri interpretativi trascurati né gli elementi letterali decisivi pretermessi.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disattende la regola del prudente apprezzamento; non è sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio della valutazione probatoria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta dedurre illogicità o insufficienza della motivazione.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È dovuto, se ricorrono i presupposti, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella cessione del credito gli interessi e gli altri accessori si trasferiscono al cessionario salvo che risulti un patto contrario, desumibile in modo chiaro dal testo negoziale o dal complessivo assetto dell’operazione.
- Chi denuncia in cassazione la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare in modo specifico quali regole ermeneutiche siano state violate e quali elementi testuali siano stati ignorati; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare il semplice cattivo apprezzamento delle prove: occorre allegare l’attribuzione a una prova di un valore legale non previsto o la disapplicazione della regola del prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a diverso regime.
- In cassazione il vizio motivazionale è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo; non sono più deducibili come autonomi vizi la motivazione insufficiente, contraddittoria o semplicemente non condivisibile, salvo l’anomalia motivazionale radicale.
- In un’operazione di factoring con cessione del credito, la regolazione pattizia può prevedere che al cedente siano retrocessi solo gli importi effettivamente recuperati dal cessionario a titolo di interessi moratori, se ciò risulta coerente con la struttura economico-contrattuale dell’operazione.
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