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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20110/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e ha precisato che, per effetto della rinuncia, non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da sei verbali con cui la polizia municipale aveva contestato il superamento dei limiti di velocità, rilevato mediante dispositivo automatico collocato su una strada provinciale fuori dal centro abitato. La destinataria dei verbali aveva opposto che l’apparecchio non fosse adeguatamente segnalato, che non fosse rispettata la distanza minima dalla segnaletica prevista dalla normativa, che il tratto stradale non fosse idoneo alla collocazione del dispositivo e che la strada fosse stata erroneamente qualificata. In appello il Comune ha ottenuto la riforma integrale della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la destinataria ha proposto sei motivi: (1) violazione delle regole processuali sulle preclusioni e sulle produzioni documentali, perché il Comune avrebbe tardivamente contestato la natura di intersezione della via Cesarina e depositato documenti solo in appello; (2) violazione della disciplina sulla installazione dei dispositivi di controllo della velocità e sulla segnalazione/informazione, per inadeguatezza della strada e carenza di visibilità e cartellonistica; (3) violazione delle norme che regolano le modalità di preavviso del luogo di rilevamento, sostenendo che l’immissione della via Cesarina dovesse considerarsi intersezione e non mero accesso; (4) omesso esame o motivazione apparente sulla presenza di intersezioni a raso non semaforizzate; (5) ulteriore vizio motivazionale su inadeguatezza della strada e insidiosità del mezzo di rilevamento; (6) violazione delle norme sulla visibilità della segnaletica e dell’impianto di controllo, assumendo che dovesse essere visibile l’impianto e non solo la segnaletica.

Norme richiamate

  • art. 142, commi 6-bis, 7 e 8, D.Lgs. 285/1992

    La disciplina è richiamata come parametro della contestazione per eccesso di velocità e per i requisiti di utilizzo dei dispositivi di rilevamento; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 25, commi 1 e 2, L. 29 luglio 2010 n. 120

    È la norma invocata sulla distanza minima tra segnale e dispositivo e sulla collocazione degli apparecchi fuori dai centri abitati; la vicenda si chiude senza esame del merito.

  • art. 104, comma 2, cod. strada

    Richiamato nel ragionamento di merito del giudice di appello sulla necessità di ulteriore segnalazione in presenza di intersezione.

  • art. 109 cod. strada

    Citato nel ragionamento della sentenza impugnata come segnaletica che l’ente proprietario dovrebbe apporre se il sito debba essere trattato come intersezione.

  • art. 112 cod. strada

    Citato nel ragionamento della sentenza impugnata insieme all’art. 109 cod. strada in tema di segnaletica di intersezione.

  • art. 416 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere preclusioni istruttorie e divieti di nuove produzioni in appello nel rito applicabile.

  • art. 437 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di nuove produzioni documentali in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma sul ricorso per cassazione richiamata nei motivi di impugnazione per vizi di violazione di legge e motivazione.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte ritiene che la rinuncia al ricorso sia rituale perché conforme ai requisiti formali previsti da questa disposizione.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e, in base alla disciplina delle spese conseguente alla rinuncia accettata, non provvede sulle spese.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte afferma che, per effetto della rinuncia al ricorso, non si applica l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, intervengono rinuncia al ricorso e rituale accettazione della controparte, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • Se la rinuncia al ricorso è validamente accettata e le parti concordano la compensazione delle spese, non va adottata alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, non opera l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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