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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00064/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento in estensione di un soggetto persona fisica e di alcune società, ritenuti componenti di una supersocietà di fatto insieme ad altri soggetti e successivamente gravati dalla decisione della Corte d'Appello che aveva confermato il fallimento. Il ricorrente ha censurato la sentenza di merito con sette motivi: (1) violazione delle norme su onere della prova e motivazione, per avere la Corte valorizzato la contabilità e i mastrini senza indicare specificamente i documenti e senza provare l'esistenza di un fondo comune; (2) errore nel ritenere che al piano di risanamento avessero partecipato tutte le società, mentre esso sarebbe stato presentato solo da una di esse; (3) mancanza di riscontro probatorio sulla ripartizione dei flussi della vendita di immobili tra società diverse da quella proprietaria; (4) erronea affermazione della complementarità delle attività delle società e omesso esame delle contestazioni e delle visure camerali; (5) erronea esclusione di una holding di fatto e dell'attività di direzione e coordinamento della famiglia che controllava le società, con richiamo ad atti di finanziamento e garanzie personali; (6) erroneo accertamento dell'insolvenza della società di fatto sulla base dell'insolvenza delle singole società e di elementi indiziari ritenuti inconcludenti; (7) vizi nella liquidazione delle spese, per mancata indicazione degli scaglioni e per la mancata riduzione in presenza di patrocinio a spese dello Stato. In memoria, inoltre, è stata sollevata un'eccezione di nullità per difetto di assistenza tecnica nell'istanza di estensione del fallimento, ma la Corte l'ha dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti a contestare, in sostanza, la valutazione di merito circa l'esistenza della supersocietà di fatto e perché la motivazione della Corte territoriale era congrua e sufficiente; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e per mancata dimostrazione che il fatto storico allegato fosse stato oggetto di discussione nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio sull'insolvenza, attività riservata al giudice di merito; ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese e la disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sui fatti costitutivi della supersocietà di fatto e dell'insolvenza, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di critica alla valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento delle prove, ma la Cassazione esclude che vi sia stata violazione sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre asseriti vizi di motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata contiene una motivazione conforme al minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Usato come base dei motivi di ricorso; la Corte precisa che non è consentita, sotto tali vesti, una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato in tema di direzione e coordinamento/holding di fatto; la Corte distingue tale figura dalla supersocietà di fatto e la indica come possibile diverso rimedio di responsabilità.

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato nel contesto del controllo e della direzione di gruppo, ma la Corte osserva che il fatto allegato non risultava discusso nei gradi di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ritiene che la valutazione complessiva degli indizi sia riservata al merito.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per contestare il ragionamento presuntivo sul fondo comune, sull'affectio societatis e sull'insolvenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 147 l.fall.

    Richiamato quale base per l'estensione del fallimento ai soci della società di fatto e per ripercussione ai componenti della supersocietà di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata in apertura; ha fatto da cornice procedurale alla decisione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l'onere di specifica indicazione del fatto storico omesso nel motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 366 n. 6, per l'onere di indicazione e produzione degli atti rilevanti a fondamento del vizio di omesso esame.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese, la cui liquidazione non è stata ritenuta viziata nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato: la Corte ribadisce che nel processo civile non è imposta una dimezzazione automatica delle spese dovute dal soccombente allo Stato e al difensore.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato unitamente all'art. 130 per chiarire che il sistema civile del patrocinio non impone la simmetria tra somme dovute al difensore e somme recuperabili dallo Stato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel ragionamento sulla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibile il motivo sulle spese, in quanto conforme a principio già consolidato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato in materia di parametri per la liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • La configurabilità di una supersocietà di fatto tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali è ammessa quando siano rigorosamente dimostrati l'esercizio in comune dell'attività economica, l'esistenza di un fondo comune, la partecipazione a profitti e perdite, l'esteriorizzazione del vincolo e un comune intento sociale non contrario all'interesse dei partecipanti.
  • La prova della supersocietà di fatto può essere tratta da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente; tuttavia il controllo di tale valutazione appartiene al giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione da una nuova lettura del materiale probatorio.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle prove, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale e dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indichi con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La mera esistenza di una struttura di controllo o di una holding di fatto può rilevare sul piano della responsabilità da direzione e coordinamento, ma non coincide automaticamente con la prova di una supersocietà di fatto, che richiede requisiti ulteriori e autonomi.
  • In tema di spese processuali e patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile il giudice non è tenuto a operare una riduzione automatica o una simmetria matematica tra quanto dovuto dal soccombente allo Stato e quanto dovuto dallo Stato al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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