Cassazione Civile, Ordinanza n. 27038/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un appalto del 2006 per la costruzione di una porzione di fabbricato. La società appaltatrice chiedeva il pagamento del residuo corrispettivo; la committente contestava la contabilità e, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale per i danni da vizi e difetti dell'opera, chiamando in causa anche il direttore dei lavori e la sua assicurazione. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto che la società appaltatrice fosse stata cancellata dal registro delle imprese il 7/2/2011 e, applicando il principio secondo cui i crediti illiquidi o incerti non iscritti nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciati, ha dichiarato che i soci non erano legittimati a far valere il credito residuo. I soci hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione/travisamento della prova ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere la cancellazione avvenuta il 7/2/2011, confondendo l'estromissione dall'albo degli artigiani con la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta invece il 5/1/2015; 2) violazione dell'art. 2312 c.c., sostenendo che la cancellazione della società di persone non comporta automaticamente rinuncia al credito, specie ove il credito sia già stato soddisfatto o comunque la questione richieda una verifica diversa. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo, in ipotesi di accertamento della diversa data di cancellazione, di dichiarare ammissibile il proprio appello e riproporre le questioni di merito già dedotte in secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente identificato la data di cancellazione della società: la visura camerale indicava il 5/1/2015 come data di cancellazione dal registro delle imprese, mentre il 7/2/2011 riguardava solo l'estromissione dall'albo degli artigiani. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda partendo dalla corretta data di estinzione e verifichi se, al momento del pagamento del 22 dicembre 2014, la società fosse ancora in vita e se vi fosse stata un'implicita rinuncia al credito. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché formulato senza chiara indicazione dei motivi di diritto e delle norme asseritamente violate e, in sostanza, diretto a ottenere una rivalutazione del merito.
Norme richiamate
La censura è stata proposta per omesso esame/travisamento di un fatto decisivo relativo alla data di cancellazione della società dal registro delle imprese.
È stato invocato per contestare la tesi secondo cui la cancellazione della società di persone comporterebbe la rinuncia al credito residuo non compreso nel bilancio di liquidazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso incidentale condizionato è stato ritenuto inammissibile perché privo dell'esposizione specifica dei motivi di ricorso e dell'indicazione delle norme violate.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte il cui ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la corretta individuazione di un fatto storico decisivo, quando risulti documentata in atti, non può essere alterata da un errore di lettura della prova; se il giudice di merito confonde eventi diversi riportati in documenti diversi, la decisione è cassabile per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese impone di verificare, in concreto e con riferimento alla data esatta dell'evento estintivo, se il credito controverso fosse già esistente, definito o comunque rinunciato; non è sufficiente una ricostruzione astratta sganciata dal momento in cui si è verificata l'estinzione.
- Il ricorso incidentale in cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate e la puntuale enucleazione delle censure; una mera riproposizione di argomenti di merito o una richiesta di nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
- La pronuncia di cassazione con rinvio è necessaria quando l'errore del giudice di merito incide su un accertamento di fatto decisivo che deve essere nuovamente valutato alla luce del corretto dato documentale.
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