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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32688/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena pattuita per plurimi episodi di cessione di stupefacenti. Le censure principali sono: errata qualificazione giuridica dei fatti (domandando la sussunzione nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), inosservanza ed errata applicazione degli artt. 86 d.P.R. 309/90 e 203 c.p., carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e per uno degli imputati la mancata determinazione del quantitativo di sostanza posto in cessione con richiesta, in subordine, di diversa qualificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di BOUDRESSA AZEDDINE, MHAISSAR FATIHA, MHAISSAR OUTHMANE e DELIU ARDIAN e ha rigettato i ricorsi di BOUGHLEM HICHAM e HADAOUl AZIZ. Motivazione principale: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (legge n.103/2017) il ricorso avverso sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per specifici motivi; le doglianze sulla qualificazione giuridica non superano la soglia di errore manifesto richiesta e risultano contraddette dal testo della sentenza che contiene adeguati richiami alle risultanze investigative. La censura sulla carenza motivazionale ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è ritenuta non proponibile o, comunque, infondata perché la sentenza di patteggiamento ha espressamente richiamato l'art. 129 e ha dato conto sufficientemente dell'esame richiesto. Le doglianze relative a misure di sicurezza e pericolosità sociale sono state respinte poiché la sentenza ha motivato la sussistenza del rischio di recidiva in relazione a precedenti, assenza di mezzi leciti di sussistenza e irregolarità sul territorio. Conseguenze pratiche: condanna alle spese processuali per i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati; per gli altri, oltre alle spese, obbligo di versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto legge n.103/2017)

    Limita i motivi di ricorso in cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha applicato tale limite dichiarando inammissibili le censure non rientranti in questi profili e richiedendo che l'errore di qualificazione sia manifesto

  • art. 73 d.P.R. 309/90 (commi 1 e 5)

    Norme sulla disciplina delle sanzioni per reati di spaccio/traffico di stupefacenti. I ricorrenti chiedevano la sussunzione nei casi del comma 5; la Corte ha ritenuto che la qualificazione adottata dal giudice di merito fosse adeguatamente motivata e non manifestamente erronea

  • art. 86 d.P.R. 309/90

    Richiamato nella doglianza circa valutazioni aggravanti/attenuanti o regimi sanzionatori; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative a errata applicazione, considerando congrua la motivazione del Tribunale sulla pericolosità e sulle circostanze

  • art. 203 cod. pen.

    Norma relativa alle misure di sicurezza: il ricorso non ha dimostrato che il giudice abbia applicato la norma in modo illegittimo; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le determinazioni in tema di pericolosità sociale

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede ipotesi di non punibilità o alternative al giudizio. La Corte ha stabilito che la sentenza di patteggiamento che esclude le ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 è sindacabile in cassazione solo se dal testo della sentenza risulti evidente la sussistenza di una causa di non punibilità; in assenza di concrete emergenze probatorie a tal fine, una motivazione implicita che dichiari l'esame effettuato è sufficiente

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione ordinaria. La Corte osserva che, dopo la limitazione introdotta dall'art. 448 comma 2-bis, possono comunque prospettarsi rimedi in cassazione per profili non compresi nell'accordo, come le misure di sicurezza non concordate, secondo la giurisprudenza citata

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è fortemente limitato: sono ammissibili solo motivi specifici indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure generiche di valutazione fattuale sono, di regola, inammissibili
  • La qualificazione giuridica contenuta in una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in cassazione solo se l'errore è manifesto e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e al contenuto del provvedimento
  • La carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è sindacabile in cassazione solo quando dal testo della sentenza emerga con evidenza la possibile sussistenza di una causa di non punibilità; in assenza di elementi concreti prodotti dalle parti, una motivazione anche implicita che dichiari l'esame richiesto è spesso ritenuta sufficiente
  • Le doglianze relative a misure di sicurezza o profili non oggetto dell'accordo possono essere valutate in cassazione con strumenti diversi ma richiedono comunque una specifica e concreta argomentazione per superare l'ostacolo dell'inammissibilità
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento è fondamentale documentare con chiarezza, negli atti di gravame, elementi obiettivi che dimostrino l'errore manifesto o la presenza di cause di non punibilità; semplici contestazioni generiche non sono in grado di superare il filtro di ammissibilità
  • Le valutazioni sulla pericolosità sociale e il rischio di recidiva devono essere motivate con riferimento a precedenti, situazione personale e mezzi di sussistenza; una motivazione articolata su questi punti difficilmente viene ritenuta viziata in sede di legittimità

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