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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17236/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Una parte ha agito in primo grado per ottenere la declaratoria di risoluzione di un rapporto di comodato gratuito avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, la restituzione del bene e una somma a titolo di indennità per l'occupazione. Il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di un comodato senza termine, ha escluso la prova di una diversa simulazione o di un rapporto locatizio di fatto e ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la parte soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato contraddittorietà della motivazione e violazione di norme sulla locazione, sostenendo che dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso un rapporto di locazione e non di comodato; con il secondo ha dedotto omesso esame di un documento prodotto in appello, assumendo che l'immobile fosse abusivo e che ciò incidesse sul danno preteso dalla proprietaria, oltre a ribadire l'esistenza di un rapporto locatizio di fatto che escluderebbe il danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha osservato inoltre che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le deposizioni richiamate, ma le aveva valorizzate in senso opposto. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: la sentenza impugnata aveva escluso, con motivazione logicamente e giuridicamente corretta, la prova di un rapporto locatizio di fatto; quanto al dedotto carattere abusivo dell'immobile, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la tardività della relativa eccezione, sicché non vi era omesso esame di un fatto decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso introduttivo in primo grado per controversie locatizie/di rilascio.

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato per il precedente giudizio tra le stesse parti sulla natura del rapporto e sulla restituzione dell'immobile.

  • art. 1810 c.c.

    richiamato in relazione al comodato senza termine, rispetto al quale il comodante può richiedere la restituzione.

  • artt. 13, commi 4 e 5, L. 431/1998

    invocati dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come locazione.

  • art. 3 L. 23/2011

    invocato dalla ricorrente per sostenere la tesi della locazione di fatto e la disciplina applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute attendibili, il loro peso e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente e giuridicamente corretta.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il documento o il fatto dedotto, ritenendolo però tardivo o non idoneo a mutare l'esito della controversia.
  • La denuncia di contraddittorietà motivazionale o di violazione di legge non può risolversi nella mera proposta di una diversa lettura delle testimonianze e degli elementi di causa rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
  • Una eccezione nuova proposta solo in appello è inammissibile se riguarda un profilo non tempestivamente introdotto nel giudizio di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, le spese seguono la soccombenza e, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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