Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05560/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/2002. La doglianza era, in sostanza, diretta a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata nei giudizi di merito, nonché la motivazione sulla sussistenza del dolo. Il ricorrente sosteneva inoltre che non ricorressero i presupposti per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata su corrette massime di अनुभवenza, sia quanto alla configurabilità del dolo sia quanto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare, ha valorizzato la notevole discrepanza tra reddito dichiarato e reddito effettivo, osservando che per il reato contestato non è necessaria la specifica volontà di indurre in errore l'autorità giudiziaria né la consapevolezza dell'effettiva insussistenza dei requisiti reddituali, essendo sufficiente anche il dolo eventuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito; la Corte ne richiama la configurabilità anche con dolo eventuale, senza necessità di specifica volontà di ingannare l'autorità giudiziaria o di piena consapevolezza dell'insussistenza dei requisiti reddituali

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della reiterazione dell'illecito e della valutazione di merito insindacabile in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte esclude censure attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova, non consentite nel giudizio di legittimità

  • art. 609 c.p.p.

    richiamato implicitamente per delimitare i motivi deducibili in cassazione, che non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, se la motivazione di merito è congrua, non manifestamente illogica e fondata su criteri di inferenza plausibili.
  • Il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per il reato di falsa indicazione o attestazione disciplinato dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, la configurabilità del dolo può ricorrere anche nella forma del dolo eventuale; non è necessaria una specifica volontà di indurre in errore l'autorità giudiziaria né la piena consapevolezza dell'effettiva insussistenza dei requisiti reddituali.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata valorizzando la reiterazione della condotta e la complessiva offensività del fatto, trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.