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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00541/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato e beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento in materia di gratuito patrocinio. In un giudizio presupposto, la Corte d'appello aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo che la parte avesse agito con mala fede e colpa grave. Dopo un primo passaggio in Cassazione sulla modalità di impugnazione della revoca, il giudizio era stato riassunto dinanzi alla Corte d'appello, che aveva accolto l'opposizione e liquidato i compensi al difensore per il procedimento principale, oltre che per le fasi successive di opposizione e per il giudizio di cassazione, ponendoli a carico dell'Erario. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi e sulla motivazione del provvedimento, sostenendo che la Corte avesse liquidato le spese con formule stereotipate, senza rispettare i minimi tariffari e senza corretta applicazione della riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni capi relativi alle spese, in particolare perché il giudice di rinvio non avrebbe liquidato tutte le spese del procedimento principale e delle opposizioni, né avrebbe indicato correttamente la parte soccombente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto corretto il criterio seguito per la liquidazione dei compensi relativi al giudizio principale, confermando la somma liquidata per tale fase. Ha invece rilevato che il giudice di rinvio non poteva procedere a una liquidazione unitaria e globale delle spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, dovendo distinguere le due fasi, e che inoltre vi era stata omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese del primo giudizio di opposizione. Per tale ragione l'ordinanza è stata cassata limitatamente a questi profili e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità

    La liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio deve avvenire con decreto del giudice, entro i limiti dei valori medi tariffari vigenti.

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà

    Gli importi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere dimezzati.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Contro il decreto di pagamento è ammessa opposizione

    Avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi è esperibile l'opposizione prevista dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La revoca dell'ammissione al patrocinio può essere disposta anche con la sentenza che definisce il giudizio; tale modalità non altera il regime ordinario di impugnazione secondo l'opposizione ex art. 170, come già affermato dalla precedente ordinanza richiamata.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'opposizione è il rimedio ordinario contro i provvedimenti in tema di patrocinio a spese dello Stato; la revoca disposta con sentenza non si sottrae a tale regime.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla condanna alle spese di lite e sul corretto regolamento delle stesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutti i capi della domanda; l'omissione sulla liquidazione di una parte delle spese integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dei criteri di determinazione del compenso professionale.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione del provvedimento deve essere sufficiente e riconoscibile; formule meramente stereotipate possono integrare nullità per difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Indicati dal ricorrente come parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della decisione.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve rispettare i valori medi tariffari vigenti e va ulteriormente ridotta della metà, secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002.
  • Il giudice che provvede sulle spese in sede di rinvio non può liquidare in modo unitario e indistinto compensi relativi a fasi processuali autonome; deve invece distinguere le singole fasi o giudizi, così da consentire il controllo del rispetto dei limiti tariffari applicabili a ciascuno.
  • Quando il giudice omette di pronunciarsi sulla liquidazione di una parte delle spese domandate, il provvedimento è affetto da vizio di omessa pronuncia.
  • La correttezza della liquidazione delle spese va verificata con riferimento alla struttura del processo e alle diverse fasi effettivamente esaurite; la liquidazione globale è ammissibile solo se non impedisce il controllo sul rispetto dei parametri per ciascun segmento processuale.
  • La revoca o la disciplina del patrocinio a spese dello Stato segue il rimedio impugnatorio previsto dalla normativa speciale, senza che la mera forma del provvedimento alteri il regime ordinario di opposizione quando la legge lo prevede.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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