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Sentenza

Sentenza n. 475/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d'ufficio del titolo autorizzatorio formatosi per silenzio-assenso per la realizzazione di una stazione radio base, nonché gli atti presupposti e, in via subordinata, il regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato un'istanza per l'installazione di una stazione radio base. Dopo un precedente diniego comunale, il Comune aveva riconosciuto la formazione del silenzio-assenso e annullato il diniego, avviando contestualmente un procedimento di annullamento in autotutela del titolo formatosi per silentium. Con il provvedimento impugnato il Comune ha poi annullato tale titolo, ritenendo l'intervento non conforme alla destinazione dell'area a parcheggio e al rapporto minimo tra parcheggi e volumetria; contestando la mancata verifica dei criteri comunali di scelta dell'area e della relativa priorità; rilevando la mancata produzione della dichiarazione di assenza di abusi e dei titoli edilizi dei manufatti presenti sull'area; e censurando la mancata verifica delle distanze previste per le zone B2. La ricorrente ha dedotto, con nove motivi, la violazione del d.lgs. n. 259/2003, della l. n. 122/1989, dell'art. 41-sexies l. n. 1150/1942, degli artt. 3 e 21-nonies l. n. 241/1990, della l. n. 36/2001, della disciplina edilizia e urbanistica comunale e degli artt. 2, 3 e 7 del regolamento comunale. Ha sostenuto che le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con ogni destinazione urbanistica e d'uso, che non sono soggette alle ordinarie regole sulle distanze tra costruzioni, che il Comune non aveva dimostrato la concreta perdita della dotazione minima di parcheggi, che le aree comunali preferenziali non erano esclusive né vincolanti, che non potevano essere richiesti documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche e che mancava un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale nei sensi della motivazione, con condanna del Comune al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato. Quanto alla compatibilità dell'impianto con l'area a parcheggio, il Collegio ha affermato che le infrastrutture di comunicazione elettronica, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità dagli artt. 43 e 51 del d.lgs. n. 259/2003, sono in linea generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e d'uso, inclusa quella a parcheggio. L'installazione può essere impedita solo ove sia concretamente dimostrato che essa comporti la perdita della dotazione minima di parcheggi prevista dall'art. 41-sexies l. n. 1150/1942. Nel caso concreto il Comune si è limitato ad affermare la violazione del rapporto di 1/10, senza fornire elementi tecnici specifici sul concreto impedimento all'utilizzo dell'area, peraltro occupata dall'impianto soltanto per una superficie limitata e sviluppato prevalentemente in altezza. Il motivo relativo all'interesse pubblico dell'annullamento d'ufficio è stato ritenuto fondato: accertata la legittimità urbanistico-edilizia dell'intervento, veniva meno l'interesse posto dal Comune a fondamento dell'autotutela. Il TAR ha inoltre precisato che il mero ripristino della legalità violata non è sufficiente a integrare l'interesse pubblico concreto e attuale richiesto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990. È stato accolto anche il motivo relativo alle aree preferenziali e prioritarie previste dal regolamento comunale: tali aree non sono esclusive né vincolanti e il regolamento non vieta l'installazione in siti diversi. L'amministrazione, per contrastare la localizzazione proposta dall'operatore, avrebbe dovuto dimostrare rigorosamente la concreta equipollenza tecnica di un sito alternativo, non potendo imporre un obbligo generalizzato di giustificazione della scelta non previsto dal regolamento. Sono state assorbite le censure subordinate di illegittimità o disapplicazione del regolamento comunale. Sono stati accolti i motivi relativi alla documentazione richiesta: il procedimento per l'installazione dell'impianto radioelettrico è unico e comprende anche le valutazioni edilizie; l'amministrazione può esigere soltanto la documentazione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche e non può aggravare il procedimento richiedendo dichiarazioni di assenza di abusi, titoli edilizi di tutti i manufatti o altri documenti non previsti dalla disciplina speciale. È stato accolto anche il motivo sulle distanze: le stazioni radio base, in quanto opere di urbanizzazione primaria non assimilabili alle costruzioni ordinarie, non sono soggette ai limiti generalmente previsti per i manufatti edilizi. In ogni caso, il rilievo comunale non indicava quale distanza fosse stata violata, ma contestava soltanto la mancata verifica di distanze genericamente individuate, traducendosi in un'ulteriore richiesta documentale non prevista dal Codice.

Norme richiamate

  • artt. 43 e 51 d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e hanno carattere di pubblica utilità.

    La qualificazione normativa comporta, in linea generale, la compatibilità delle stazioni radio base con ogni destinazione urbanistica e d'uso, salva la dimostrazione concreta della lesione di specifici standard o interessi pubblici.

  • artt. 8, 43, 44 e 51 d.lgs. n. 259/2003

    La disciplina speciale configura un procedimento unico per l'installazione degli impianti radioelettrici, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e urbanistiche.

  • Allegato 13, modello A B, d.lgs. n. 259/2003

    L'amministrazione non può esigere documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista dalla disciplina speciale, in considerazione delle finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento.

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    I Comuni possono individuare siti sensibili o siti preferenziali, ma non possono introdurre limitazioni generalizzate e aprioristiche alla localizzazione degli impianti.

  • art. 41-sexies l. n. 1150/1942, come modificato dall'art. 2 l. n. 122/1989

    Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

    La presenza di una stazione radio base in un'area a parcheggio può essere impedita soltanto se l'amministrazione dimostra concretamente che l'impianto determina la perdita della dotazione minima di parcheggi.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio richiede, oltre all'illegittimità dell'atto, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, specificamente motivato e diverso dal mero ripristino della legalità.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione deve indicare elementi tecnici specifici e puntuali quando l'amministrazione pretende di dimostrare che la localizzazione dell'impianto incide su parcheggi, distanze o altri vincoli.

  • artt. 2, 3 e 7 del Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni

    Le aree preferenziali o prioritarie indicate dal regolamento non hanno carattere esclusivo o vincolante; la localizzazione in un sito diverso resta ammissibile salvo rigorosa dimostrazione della concreta equipollenza tecnica di un'area alternativa.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

Massime di principio

  • Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di comunicazione elettronica assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità, sono in linea generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e d'uso, comprese le aree destinate a parcheggio.
  • L'installazione di una stazione radio base in un'area a parcheggio può essere negata o rimossa per violazione degli standard minimi soltanto quando l'amministrazione dimostri con elementi tecnici specifici che l'impianto determina concretamente la perdita della dotazione minima di parcheggi; non è sufficiente il richiamo astratto al rapporto tra superficie di parcheggio e volumetria.
  • Le aree comunali indicate come preferenziali o prioritarie per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione non sono siti esclusivi né vincolanti per gli operatori. La localizzazione proposta in un'area diversa può essere contestata solo mediante rigorosa dimostrazione della concreta equipollenza tecnica di un sito alternativo.
  • Nel procedimento speciale per l'installazione di impianti radioelettrici confluiscono anche le valutazioni edilizie e urbanistiche; il Comune non può richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, poiché ciò costituisce un aggravamento procedimentale incompatibile con le finalità acceleratorie della disciplina.
  • Le stazioni radio base non sono assimilabili alle costruzioni edilizie ordinarie e, in quanto opere di urbanizzazione primaria, non sono soggette ai limiti di distanza generalmente previsti per i manufatti edilizi, salvo l'applicazione di vincoli posti a tutela di interessi diversi e specifici, quali sicurezza, ambiente o protezione civile.
  • L'annullamento d'ufficio di un titolo autorizzatorio richiede, oltre all'accertamento dell'illegittimità, la motivata individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione; il mero interesse al ripristino della legalità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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