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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30824/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei propri confronti alcuni atti notarili con cui vari debitori e un terzo avevano trasferito immobili a una società estera e ad altro soggetto, sostenendo che tali atti avevano svuotato il patrimonio dei debitori dopo la revoca degli affidamenti concessi alla società debitrice e la richiesta di immediata estinzione delle esposizioni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda solo nei confronti di uno dei convenuti per un atto anteriore, e l’aveva accolta per il resto. La società acquirente aveva proposto appello, ma la Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che l’atto non contenesse censure specifiche idonee a incrinare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a contestazioni generiche sulla prova dell’eventus damni e del consilium fraudis/scientia damni. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse specifico e che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato i requisiti di ammissibilità, trascurando che la banca non aveva provato i presupposti dell’azione revocatoria e che il mero rapporto di parentela tra alcuni soggetti non bastava a fondare l’accoglimento della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso: ha osservato che, una volta richiamata dalla Corte d’appello la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’art. 342 c.p.c., il ricorso avrebbe dovuto confutare specificamente la declaratoria di inammissibilità, mentre invece si è limitato a riproporre difese generiche già svolte in appello. La Corte ha ritenuto che l’atto di appello non si confrontasse con la motivazione del primo giudice e della sentenza impugnata, la quale valorizzava la contestuale alienazione di una pluralità di beni, il depauperamento patrimoniale e i rapporti tra i soggetti coinvolti come elementi sintomatici della scientia damni. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dai debitori.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve contenere censure specifiche e motivate, idonee a contestare la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta la mera manifestazione di volontà di impugnare né la riproposizione di doglianze generiche.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’atto deve contenere una critica puntuale e specifica alla decisione impugnata, tale da mettere in discussione il suo fondamento logico-giuridico; la mera ripetizione di contestazioni generiche non è sufficiente.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l’appello per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve colpire proprio tale ratio decidendi e non limitarsi a reiterare le censure di merito già respinte.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria, la valutazione degli indici sintomatici del pregiudizio al creditore e della consapevolezza dell’atto dispositivo deve essere affrontata in modo coerente con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito; in sede di impugnazione non è sufficiente una contestazione apodittica dei presupposti dell’azione.
  • La contestuale alienazione di una pluralità di beni, con conseguente sostanziale spossessamento del debitore, può costituire un elemento grave e preciso da cui desumere la scientia damni dell’acquirente, ove valutato insieme agli altri indizi del caso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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