Cassazione Penale, Ordinanza n. 01465/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse congrua e logicamente coerente nel negare le attenuanti generiche, e che tale valutazione di merito non fosse sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado l'imputato era stato condannato per due violazioni del codice della strada. In appello la Corte di Genova lo ha assolto dal reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, rideterminando però la pena per la residua guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare il beneficio.
Norme richiamate
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione incriminatrice richiamata come capo di imputazione, per la quale l'imputato è stato assolto in appello perché il fatto non sussiste.
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma contestata per la guida in stato di ebbrezza; sulla residua imputazione è stata mantenuta la responsabilità e rideterminata la pena.
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato negato dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta adeguata e non censurabile in cassazione se immune da vizi logici.
art. 3, c.p.p.
Non citato espressamente nel testo.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della presenza di vizi logici o giuridici della motivazione; una motivazione congrua e coerente con le emergenze processuali non può essere sostituita da una diversa lettura del fatto.
- Il motivo di ricorso che si limita a contestare la scelta discrezionale del giudice di merito in ordine alle attenuanti generiche, senza evidenziare un concreto vizio motivazionale o una violazione di legge, è inammissibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo specifiche ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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