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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00046/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento di importo pari a euro 11.366,73, riferita alla tassazione separata del TFR per l’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente; contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato un’istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, L. 197/2022, dando atto di aver aderito alla c.d. rottamazione quater, di aver ricevuto il piano di rateizzazione e di aver versato la prima rata. La Corte ha valutato tale adesione come comportamento incompatibile con la prosecuzione del giudizio, in quanto comportante l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo, derivante dall’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi. Pur rilevando che non risultavano integrati tutti i presupposti formali della rinuncia ex art. 390 c.p.c., la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di adesione alla rottamazione e il pagamento della prima rata fossero sufficienti a far venir meno l’interesse alla decisione. Ha compensato le spese di lite, osservando che la condanna del contribuente sarebbe stata incoerente con la ratio della soluzione premiale. Ha inoltre escluso l’applicazione del doppio contributo unificato per l’inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. 197/2022

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della domanda.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte osserva che non risultavano integrati tutti i presupposti formali della rinuncia al ricorso, ma ciò non impedisce di dichiarare l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Non ricorrono le condizioni per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • L’adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo è incompatibile con la coltivazione del giudizio pendente relativo a quei medesimi carichi, perché determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
  • Ai fini dell’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non è sempre necessaria una rinuncia formalmente perfezionata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., quando dagli atti emerga comunque una scelta sostanziale del contribuente incompatibile con la prosecuzione del processo.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta determinata da adesione a misura premiale, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla finalità della disciplina di definizione agevolata.
  • L’inammissibilità sopravvenuta non comporta automaticamente l’obbligo del doppio contributo unificato, ove la causa estintiva/inammissibilità dipenda da un evento sopravvenuto riconducibile alla scelta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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