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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7549/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato l'assoluzione in primo grado per i capi 4), 6) e 7) e aveva dichiarato la prescrizione per il capo 5) (art. 323 c.p., abuso d'ufficio). Il ricorrente chiedeva l'assoluzione per insussistenza del dolo e, in subordine, sosteneva che il fatto non è più previsto come reato in seguito all'entrata in vigore della legge n.114/2024 (abolitio criminis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa all'abolitio criminis. Pur non potendo accogliere la richiesta principale di assoluzione per 'il fatto non sussiste' (tale formula richiede che dagli atti emerga in modo incontestabile l'assenza del fatto o di un suo elemento costitutivo), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento all'art. 323 c.p. perché la fattispecie è stata abrogata dalla legge n.114/2024. La dichiarazione di prescrizione nel giudizio di merito non impedisce che l'imputato ottenga la formula più favorevole di assoluzione quando sia intervenuta l'abolitio criminis.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    La fattispecie è stata considerata abrogata dalla legge n.114/2024; per tale ragione la sentenza relativa a questo capo è annullata senza rinvio.

  • Legge n.114 del 2024

    Ha determinato l'abolizione della fattispecie di cui all'art. 323 c.p. (abolitio criminis), rilevante in senso favorevole per l'imputato anche se nel giudizio di merito era stata dichiarata la prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di rilevare la mancata previsione del fatto come reato per effetto dell'abolitio criminis anche nell'udienza di cassazione; qui utilizzato per affermare la rilevanza dell'abrogazione anche se sussisteva la prescrizione.

  • art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza camerale e alla possibilità di decidere sulla questione di diritto relativa all'abolitio criminis in sede di selezione del ricorso.

  • art. 495, 373 e 390 cod. pen. (menzionati)

    Rilevati solo per indicare le altre imputazioni per le quali il ricorrente era stato assolto in primo grado; non incidono sulla decisione relativa all'art. 323 c.p.

Massime di principio

  • Se, durante o dopo il processo, la norma penale che incrimina il fatto viene abrogata (abolitio criminis), l'interessato ha interesse a chiedere l'assoluzione con la formula favorevole 'il fatto non è previsto dalla legge come reato' anche se nel merito era già intervenuta la prescrizione.
  • L'abolitio criminis è un motivo pregiudiziale rispetto alla questione dell'estinzione del reato per prescrizione: va valutata prima e può determinare l'annullamento senza rinvio quando la norma è effettivamente soppressa.
  • La formula assolutoria 'il fatto non sussiste' richiede che dagli atti emerga in modo assolutamente incontestabile l'assenza del fatto o di un elemento costitutivo; non è sostituibile con l'accertamento dell'abolizione normativa.
  • In presenza di prescrizione, l'imputato deve comunque valutare e proporre la questione di abolizione del reato, perché l'assoluzione per abolitio criminis è più favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la mancata previsione del fatto come reato per effetto di una sopravvenuta abrogazione, anche in sede camerale, purché la questione sia configurabile come rilevabile senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto.
  • Quando si prospetta un'abolitio criminis parziale o una modifica normativa, occorre verificare con precisione l'ambito temporale e la portata dell'abrogazione per stabilire se si applica al fatto commesso (principio di irretroattività favorevole).
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe proporre alternativamente la formula assolutoria per abolitio criminis e, solo se sostenibile dagli atti, la formula 'il fatto non sussiste'; documentare in modo puntuale la sopravvenuta norma è cruciale.

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